| 1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'adozione è permessa ai coniugi
uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non
sussista separazione personale neppure di fatto, ed ai
conviventi more uxorio che risultino tali da almeno tre
anni secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, che siano idonei ad educare, istruire e mantenere i
minori che intendono adottare.
2. L'adozione è altresì consentita a persone singole
che presentino le idoneità di cui al comma 1.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno
diciotto anni e di non più di cinquanta anni quella
dell'adottando. Qualora l'adozione sia consentita ad un solo
adottante quest'ultimo deve avere un'età superiore a trenta
anni ed inferiore a cinquanta.
4. Sono consentite ai medesimi soggetti più adozioni
anche con atti successivi".
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