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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1190
DDL0079-0012
Progetto di legge Camera n. 79 - testo presentato - (DDL13-79)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C79. TESTIPDL
...C79.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC79 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  6. -  1.  L'adozione è permessa ai coniugi
  uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non
  sussista separazione personale neppure di fatto, ed ai
  conviventi  more uxorio  che risultino tali da almeno tre
  anni secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo
  13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
  n. 223, che siano idonei ad educare, istruire e mantenere i
  minori che intendono adottare.
       2.  L'adozione è altresì consentita a persone singole
  che presentino le idoneità di cui al comma 1.
       3.  L'età degli adottanti deve superare di almeno
  diciotto anni e di non più di cinquanta anni quella
  dell'adottando.  Qualora l'adozione sia consentita ad un solo
  adottante quest'ultimo deve avere un'età superiore a trenta
  anni ed inferiore a cinquanta.
       4.  Sono consentite ai medesimi soggetti più adozioni
  anche con atti successivi".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-79 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0079 TOTPAG=0017 TOTDOC=0023 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=017 PAGFIN=0010 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=007900 00 FASCIDC=13DDL0079 SORTNAV=0007900 000 00000 ZZDDLC79 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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