| 1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 4 maggio
1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali
indagini devono essere completate entro centottanta giorni
dalla data di presentazione della domanda di adozione al
tribunale dei minorenni di cui al primo comma del presente
articolo".
2. Al quarto comma dell'articolo 22 della citata legge n.
184 del 1983, le parole: "gli ascendenti degli adottanti ove
esistano" sono soppresse.
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