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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1193
DDL0079-0015
Progetto di legge Camera n. 79 - testo presentato - (DDL13-79)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C79. TESTIPDL
...C79.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC79 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n.
  184, prima dell'articolo 29, sono inseriti i seguenti:
     "Art.  28- bis. -  1.  Il minore ha diritto ad essere
  adottato nel suo Paese natale e, solo qualora in esso non
  esistano soluzioni sostitutive della famiglia biologica, e
  quando risulti in modo certo che è ignota la famiglia
  biologica o che essa è inidonea ad allevarlo, può essere
  disposta l'adozione internazionale.
     Art.  28- ter. -  1.  L'adozione internazionale deve
  essere realizzata unicamente nel caso in cui le autorità
  competenti dello Stato di origine:
       a)  abbiano dichiarato lo stato di adottabilità del
  minore;
       b)  abbiano stabilito che l'adozione internazionale
  realizzi il migliore interesse del bambino, dopo aver preso in
  esame le possibilità di sistemazione alternative nello Stato
  di origine;
       c)  abbiano accertato che:
         1) le persone, le istituzioni e le autorità, il cui
  consenso sia necessario ai fini dell'adozione, abbiano
  usufruito di un'adeguata consulenza e siano state debitamente
  informate degli effetti che il consenso produrrà e, in
 
                              Pag. 12
 
  particolare, se l'adozione comporterà o meno la cessazione del
  rapporto giuridico di parentela tra il bambino e la sua
  famiglia di origine;
         2) le persone istituzioni ed autorità di cui al numero
  1) abbiano dato liberamente il proprio consenso, nella forma
  prescritta dalla legge, e lo abbiano espresso o attestato per
  iscritto;
         3) i consensi non siano stati indotti da compensi di
  alcun tipo e non siano stati revocati;
       d)  tenuto conto dell'età e del grado di maturità
  del bambino, abbiano confermato che:
         1) qualora il suo consenso sia richiesto, il bambino
  abbia usufruito di un'adeguata consulenza e sia stato
  debitamente informato degli effetti che l'adozione ed il
  consenso produrranno;
         2) siano stati presi in considerazione i desideri e le
  opinioni espresse dal bambino;
         3) qualora il consenso del bambino alla sua adozione
  sia richiesto, questo sia stato dato liberamente nella forma
  prescritta dalla legge e sia stato espresso per iscritto;
         4) il suddetto consenso non sia stato indotto da
  pagamenti o compensi di alcun tipo".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-79 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0079 TOTPAG=0017 TOTDOC=0023 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=014 PAGFIN=0012 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=007900 00 FASCIDC=13DDL0079 SORTNAV=0007900 000 00000 ZZDDLC79 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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