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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1194
DDL0079-0016
Progetto di legge Camera n. 79 - testo presentato - (DDL13-79)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C79. TESTIPDL
...C79.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC79 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'adozione internazionale deve essere realizzata
  unicamente nel caso in cui le autorità competenti dello Stato
  ricevente abbiano:
       a)  stabilito l'idoneità e la capacità di adottare
  dei genitori aspiranti all'adozione;
       b)  accertato che i genitori aspiranti all'adozione
  abbiano usufruito di una consulenza adeguata;
       c)  stabilito che il bambino è o sarà autorizzato
  ad entrare e risiedere permanentemente nello Stato
  ricevente.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-79 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0079 TOTPAG=0017 TOTDOC=0023 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=024 PAGFIN=0012 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=007900 00 FASCIDC=13DDL0079 SORTNAV=0007900 000 00000 ZZDDLC79 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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