| 1. Al primo comma dell'articolo 31 della legge 4 maggio
1983, n. 184, è premesso il seguente periodo: "E' permessa
l'adozione internazionale soltanto di minori che non superino
gli anni 10".
2. Al primo ed al secondo comma del citato articolo 31
della legge n. 184 del 1983, le parole: "degli anni
quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "di anni
dieci".
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