| 1. L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 38. - 1. Gli enti pubblici e le
organizzazioni private possono svolgere le pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri solo se espressamente
autorizzate dal Comitato interministeriale per l'affidamento e
l'adozione dei minori.
2. Gli enti di cui al comma 1 devono perseguire
unicamente obiettivi che non siano finalizzati a scopo di
lucro.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono soggetti a
controlli periodici da parte del Comitato interministeriale
per l'affidamento e l'adozione dei minori in merito alla
composizione, all'attività svolta ed alla situazione
finanziaria".
2. Il Comitato interministeriale per l'affidamento e
l'adozione dei minori, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito
regolamento al fine di stabilire i criteri per la concessione
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dell'autorizzazione agli enti pubblici ed alle organizzazioni
private a svolgere le pratiche inerenti all'adozione di minori
stranieri di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 4
maggio 1983, n. 184, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo.
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