| 1. Dopo l'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come sostituito dall'articolo 14 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 38- bis. - 1. Il minore di nazionalità
straniera introdotto in Italia allo scopo di adozione da parte
di cittadini italiani, acquista di diritto la cittadinanza
italiana al momento dell'inizio dell'affidamento
preadottivo.
2. Nel caso di fallimento dell'affidamento preadottivo o
dell'adozione il minore mantiene la cittadinanza italiana".
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