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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1200
DDL0079-0022
Progetto di legge Camera n. 79 - testo presentato - (DDL13-79)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C79. TESTIPDL
...C79.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC79 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  inserito il seguente:
     "Art.  81- bis.  - 1.  E' istituito il Comitato
  interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori.
  Tale Comitato è composto da tredici membri esperti in
  tematiche minorili dei quali tre rappresentanti della
  Presidenza del Consiglio dei ministri, tre del Ministero degli
  affari esteri, uno del Ministero dell'interno, tre del
  Ministero di grazia e giustizia, tre della Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano.
     2.  I compiti del Comitato concernenti l'ambito nazionale
  sono svolti attraverso un Osservatorio nazionale
 
                              Pag. 15
 
  sull'affidamento, l'adozione e la condizione dei minori, che
  registra con precisione la dimensione e le tipologie del
  disagio minorile, evidenziandone le radici e permettendo di
  individuare tempestivamente le difficoltà di intervento.  I
  fini di tale Osservatorio sono i seguenti:
       a)  promuovere e diffondere la cultura
  dell'affidamento e dell'adozione;
       b)  raccogliere dati analitici sulle pratiche di
  affidamento e di adozione, il loro esito, le problematiche
  sorte e le difficoltà incontrate dalle famiglie adottanti o
  affidatarie, gli operatori pubblici, gli enti e le
  organizzazioni private;
       c)  redigere la mappa delle strutture operanti nel
  settore, delle iniziative e delle sperimentazioni realizzate
  da strutture pubbliche e private;
       d)  raccogliere dati ed elementi conoscitivi sul
  contenzioso in materia;
       e)  raccogliere i progetti di legge statali e
  regionali che riguardano i minori e formulare parere sui
  progetti stessi;
       f)  formulare proposte di adeguamento legislativo e
  linee di indirizzo per l'attività di governo e delle
  amministrazioni locali;
       g)  formulare annualmente linee di indirizzo per i
  programmi e i progetti da promuovere di concerto con gli enti
  locali, ai sensi dell'articolo 5- bis;
       h)  promuovere lo sviluppo di servizi di consulenza
  per l'adozione e l'affidamento e di servizi di assistenza
  post-adozione;
       i)  assumere gli opportuni provvedimenti per
  prevenire qualunque arricchimento indebito, finanziario o di
  altra natura, che possa derivare dall'adozione.
     3.  I compiti del Comitato concernenti l'ambito
  internazionale sono i seguenti:
       a)  fornire informazioni sulle leggi in materia di
  adozione in vigore negli altri Stati e ulteriori informazioni
  di carattere generale quali statistiche e procedure da
  adottare;
 
                              Pag. 16
 
       b)  assumere gli opportuni provvedimenti per
  prevenire qualunque arricchimento indebito, finanziario o di
  altra natura che possa derivare dall'adozione;
       c)  determinare i criteri e i requisiti per il
  rilascio dell'autorizzazione agli enti, di cui al comma 1
  dell'articolo 38;
       d)  rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera
  c);
       e)  verificare l'operato degli enti autorizzati
  predisponendo controlli periodici in merito alla composizione,
  all'attività svolta ed alla situazione finanziaria;
       f)  predisporre e stipulare accordi bilaterali con
  gli altri Paesi;
       g)  svolgere le funzioni di ufficio di riferimento
  per coloro che, volendo ricorrere all'adozione, non intendono
  avvalersi dell'operato degli enti autorizzati;
       h)  raccordarsi con le altre autorità centrali che
  negli altri Paesi svolgono compiti analoghi;
       i)  predisporre presso i consolati della Repubblica
  italiana l'istituzione di un apposito servizio in grado di
  offrire l'assistenza necessaria ai cittadini italiani che si
  rechino all'estero per concludere un'adozione".
     2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  emana un apposito decreto per stabilire le norme per il
  funzionamento del Comitato interministeriale per l'affidamento
  e l'adozione.
     3.  Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comitato
  interministeriale per l'affidamento e l'adozione trasmette una
  relazione sullo stato e le problematiche dell'affidamento,
  dell'adozione e della condizione dei minori ai Presidenti
  delle due Camere.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-79 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0079 TOTPAG=0017 TOTDOC=0023 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=022 PAGFIN=0016 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=007900 00 FASCIDC=13DDL0079 SORTNAV=0007900 000 00000 ZZDDLC79 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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