| 1. Dopo l'articolo 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art. 81- bis. - 1. E' istituito il Comitato
interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori.
Tale Comitato è composto da tredici membri esperti in
tematiche minorili dei quali tre rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, tre del Ministero degli
affari esteri, uno del Ministero dell'interno, tre del
Ministero di grazia e giustizia, tre della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I compiti del Comitato concernenti l'ambito nazionale
sono svolti attraverso un Osservatorio nazionale
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sull'affidamento, l'adozione e la condizione dei minori, che
registra con precisione la dimensione e le tipologie del
disagio minorile, evidenziandone le radici e permettendo di
individuare tempestivamente le difficoltà di intervento. I
fini di tale Osservatorio sono i seguenti:
a) promuovere e diffondere la cultura
dell'affidamento e dell'adozione;
b) raccogliere dati analitici sulle pratiche di
affidamento e di adozione, il loro esito, le problematiche
sorte e le difficoltà incontrate dalle famiglie adottanti o
affidatarie, gli operatori pubblici, gli enti e le
organizzazioni private;
c) redigere la mappa delle strutture operanti nel
settore, delle iniziative e delle sperimentazioni realizzate
da strutture pubbliche e private;
d) raccogliere dati ed elementi conoscitivi sul
contenzioso in materia;
e) raccogliere i progetti di legge statali e
regionali che riguardano i minori e formulare parere sui
progetti stessi;
f) formulare proposte di adeguamento legislativo e
linee di indirizzo per l'attività di governo e delle
amministrazioni locali;
g) formulare annualmente linee di indirizzo per i
programmi e i progetti da promuovere di concerto con gli enti
locali, ai sensi dell'articolo 5- bis;
h) promuovere lo sviluppo di servizi di consulenza
per l'adozione e l'affidamento e di servizi di assistenza
post-adozione;
i) assumere gli opportuni provvedimenti per
prevenire qualunque arricchimento indebito, finanziario o di
altra natura, che possa derivare dall'adozione.
3. I compiti del Comitato concernenti l'ambito
internazionale sono i seguenti:
a) fornire informazioni sulle leggi in materia di
adozione in vigore negli altri Stati e ulteriori informazioni
di carattere generale quali statistiche e procedure da
adottare;
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b) assumere gli opportuni provvedimenti per
prevenire qualunque arricchimento indebito, finanziario o di
altra natura che possa derivare dall'adozione;
c) determinare i criteri e i requisiti per il
rilascio dell'autorizzazione agli enti, di cui al comma 1
dell'articolo 38;
d) rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera
c);
e) verificare l'operato degli enti autorizzati
predisponendo controlli periodici in merito alla composizione,
all'attività svolta ed alla situazione finanziaria;
f) predisporre e stipulare accordi bilaterali con
gli altri Paesi;
g) svolgere le funzioni di ufficio di riferimento
per coloro che, volendo ricorrere all'adozione, non intendono
avvalersi dell'operato degli enti autorizzati;
h) raccordarsi con le altre autorità centrali che
negli altri Paesi svolgono compiti analoghi;
i) predisporre presso i consolati della Repubblica
italiana l'istituzione di un apposito servizio in grado di
offrire l'assistenza necessaria ai cittadini italiani che si
rechino all'estero per concludere un'adozione".
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana un apposito decreto per stabilire le norme per il
funzionamento del Comitato interministeriale per l'affidamento
e l'adozione.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comitato
interministeriale per l'affidamento e l'adozione trasmette una
relazione sullo stato e le problematiche dell'affidamento,
dell'adozione e della condizione dei minori ai Presidenti
delle due Camere.
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