| 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
81- bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto
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dall'articolo 16 della presente legge, pari a lire 5 miliardi
annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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