| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce e si sviluppa dall'iniziativa dell'Assemblea nazionale
permanente per la sostituzione della legge 2 aprile 1968, n.
482, per il diritto al lavoro delle persone disabili, un
organismo che raccoglie l'adesione di decine di associazioni
che operano sull'intero territorio nazionale. Tale proposta si
contrappone a quelle già presentate al Senato, nel corso della
XI legislatura, da varie forze politiche, non riscontrando in
esse gli elementi fondamentali per rendere concreto ed
operativo un collocamento al lavoro che non sia un mero
"parcheggio" all'interno dell'impresa e uno strumento di
assistenzialismo improduttivo. E' infatti necessario passare
dall'attuale filosofia della "obbligatorietà dell'assunzione"
prevista sia nella legge n. 482 del 1968 sia in tutte quelle
proposte di legge, ad una filosofia che, gradualmente, renda
effettivamente produttiva e, quindi, competitiva l'assunzione
anche delle persone disabili. In altri termini, si tratta di
approntare tutti gli strumenti e tutti gli incentivi che
portino al "collocamento mirato", cioè ad individuare le
mansioni da svolgere e renderle agibili per le persone con
diversi tipi di menomazione, in modo che esse siano
"individualizzate" e seguite - almeno nei primi tempi
dell'inserimento - all'interno delle imprese, nei casi in cui
ciò appare necessario. Occorre, quindi, che la legge preveda
un sostegno, non già generalizzato, bensì variato in base alle
singole specifiche esigenze ed in comunanza di intenti sia con
la persona da assumere sia con l'impresa.
Se si è d'accordo sul significato e sul risultato
ottenibile realizzando il collocamento mirato allora non è
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pensabile considerare un vero "collocamento al lavoro
produttivo" né le cosiddette "attività protette" né le
"cooperative integrate", che più opportunamente dovrebbero
essere oggetto di altra normativa, né esoneri o patti di prova
di qualsiasi genere. E d'altra parte non ha senso, ancora una
volta, suddividere le persone in base all'origine della loro
disabilità, anziché tener conto della loro capacità
produttiva; una capacità che non è congelabile nel tempo,
poiché essa va considerata dinamicamente, di pari passo sia
con la condizione individuale sia con il progredire della
tecnologia, specialmente quella a più alta sofisticazione. La
questione, dunque, va risolta sia con l'individuazione degli
aventi diritto, sia con gli strumenti inerenti il collocamento
mirato, sia con gli incentivi individualizzati.
La presente proposta di legge si applica, appunto, a tutti
coloro che sono permanentemente disabili, indipendentemente
dalla causa originaria e, quindi, senza più separare i
disabili civili da quelli di guerra o di lavoro. Gli aventi
diritto sono coloro che, previo accertamento da parte di una
apposita commissione, risultano bisognosi di specifici
strumenti per la realizzazione del loro diritto al lavoro
(articoli 1 e 2). In tal modo non solo si pongono le basi per
interventi individualizzati, anziché per categorie, ma si
supera anche il parametro delle percentuali, fonte di
privilegi e di riconoscimenti di false invalidità, ormai
disconosciute persino dall'Organizzazione mondiale della
sanità.
Del resto, non sembra possibile organizzare il
collocamento mirato se non a partire dalle situazioni
oggettive ed individuali vissute dalle persone disabili,
anziché da generici parametri - come le percentuali di
invalidità - attribuiti sulla base di tabelle generiche. Solo
verificando gli strumenti necessari alle singole persone - e
non già alla categoria - è possibile attuare un collocamento
produttivo.
Ben sapendo che ancora per qualche tempo, sino a che anche
le imprese non si convinceranno che la produttività delle
persone disabili è realizzabile, se esse vengono sostenute
adeguatamente, è necessario stabilire l'obbligatorietà
dell'assunzione: la nostra proposta di legge la prevede, in
misura pari a una aliquota del 7 per cento (articolo 3).
L'obbligo ricade sulle imprese aventi più di 15 dipendenti.
Tale limite appare utile considerando che vi sono intere
regioni - come la Campania - in cui non risiedono imprese
maggiori, per cui, non mantenendo tale limite, la norma stessa
sarebbe vanificata.
Cardine della presente proposta di legge è l'intervento
della commissione di cui all'articolo 5, che deve compiere
un'indagine approfondita degli svantaggi funzionali derivanti
dalla menomazione e, quindi, indicare i percorsi formativi e
lavorativi che il disabile può compiere, anche tenendo conto
del progredire tecnologico. In tal modo (articolo 6) potrà
essere istituita una scheda personale per ciascuno degli
iscritti alla lista di collocamento speciale la quale - e la
cosa è significativa - deve essere suddivisa analogamente a
quella del collocamento ordinario. La scheda contiene tutte le
indicazioni della commissione e viene inviata all'ente locale
il quale - ricevuta dall'ufficio circoscrizionale del lavoro
la denuncia semestrale dei posti disponibili, equivalente a
richiesta di assunzione - fa emettere il nulla osta
all'avviamento al lavoro oppure attiva gli strumenti necessari
per il collocamento mirato.
I suddetti strumenti (articolo 7) sono:
a) una équipe specializzata la quale, sulla
base della scheda, della condizione individuata, della
mansione da svolgere, dell'ambiente di lavoro, ed operando in
stretto collegamento sia con l'avente diritto sia con
l'impresa, predispone in loco tutti gli strumenti
idonei. In tale fase essa fornisce anche il parere vincolante
sugli eventuali specifici incentivi;
b) la formazione professionale, che deve
individuare la capacità lavorativa, e i relativi sostegni per
evidenziarla e definire i programmi personalizzati, la
qualificazione o riqualificazione;
c) gli operatori di sostegno ed altri strumenti di
mediazione, secondo la normativa delle singole regioni;
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d) l'attivazione di tutte le risorse già previste
per il collocamento ordinario.
L'assunzione si considera avvenuta al momento della
presentazione nell'impresa dell'avente diritto (articolo 8).
Norme particolari sono previste per i concorsi pubblici
(articolo 9), per i quali debbono essere fornite tutte le
attrezzature tecniche occorrenti per lo svolgimento degli
stessi.
La forza e la trasparenza della presente proposta di legge
risiede, in particolare, nel disposto dell'articolo 13, ove è
riconosciuto il diritto a ciascun iscritto alla lista speciale
di prendere visione delle denunce semestrali delle imprese,
delle graduatorie e di ogni altro atto inerente il
collocamento.
L'articolo 15 indica gli incentivi erogabili previo parere
vincolante dell' équipe di cui all'articolo 7. E' molto
importante che tali incentivi vengano erogati solo per
specifiche condizioni individuali e per un periodo di tempo
determinato, in modo che non si trasformino in atti
assistenzialistici indiscriminati. Tali incentivi concernono,
oltre il finanziamento per l'adeguamento o la ristrutturazione
dei posti di lavoro, la concessione della fiscalizzazione
degli oneri sociali in caso di assunzione da parte di imprese
non obbligate e, in taluni casi, la compensazione dei
contributi sociali. Gli incentivi alle imprese non obbligate
appaiono utilissimi per aprire il mondo del lavoro anche alle
imprese minori, artigianali o con apparati di telematica o di
telelavoro.
Le sanzioni (articolo 16) non sono solamente di natura
pecuniaria ma incidono anche sulla possibilità di seguitare a
godere delle eventuali agevolazioni previste da norme statali
o regionali, con il divieto di rilasciare il nulla osta per le
assunzioni ordinarie.
Infine, la presente proposta di legge autorizza il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad individuare
gli uffici preposti all'attuazione della normativa proposta
(articolo 17).
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