| (Soggetti obbligati).
1. Gli enti, le imprese e le aziende pubblici e privati
aventi più di quindici dipendenti sono tenuti ad avere alle
proprie dipendenze i soggetti di cui all'articolo 2, nella
misura del 7 per cento dell'intero organico.
2. Nel computo della quota di cui al comma 1 non si tiene
conto degli apprendisti, dei dipendenti assunti con contratto
a tempo parziale o a termine e dei dipendenti divenuti
disabili in seguito ad incidenti sul lavoro occorsi presso
l'ente, l'impresa o l'azienda in cui prestano la loro
opera.
3. Gli enti, le imprese e le aziende di cui al comma 1
possono essere autorizzati, su motivata e documentata
richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di
soggetti di cui all'articolo 2 superiore alla quota di cui al
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comma 1, portando l'eccedenza a compensazione del minor numero
dei medesimi soggetti assunto in altre unità produttive. Le
autorizzazioni sono concesse dalla sezione circoscrizionale
per l'impiego se la compensazione riguarda unità produttive
che si trovano nella stessa circoscrizione, dall'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, se la
compensazione riguarda più unità produttive che si trovano in
circoscrizioni diverse della stessa regione, e dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale se riguarda più unità
produttive che si trovano in regioni diverse.
4. Gli enti, le imprese e le aziende esenti dall'obbligo
di cui al comma 1, che assumono i soggetti di cui all'articolo
2, e gli enti, le imprese e le aziende che assumono i soggetti
di cui all'articolo 2 oltre la percentuale di cui al comma 1,
beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 14.
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