| (Denunce dei soggetti obbligati).
1. Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno gli
enti, le imprese e le aziende di cui all'articolo 3 sono
tenuti ad inviare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego
una denuncia con l'indicazione del numero complessivo del
personale alle proprie dipendenze, l'indicazione nominativa
delle persone assunte in base al collocamento obbligatorio e
l'elenco dei posti disponibili ai sensi della presente legge,
distinti in base alle diverse mansioni.
2. La denuncia di cui al comma 1 ha valore di richiesta di
assunzione. Gli enti, le imprese e le aziende con unità
produttive in più circoscrizioni devono presentare le denunce,
distintamente, per ogni circoscrizione e, complessivamente,
all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
per le unità produttrici che si trovano nella stessa regione,
e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le
unità che si trovano in più regioni.
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