| (Competenze e integrazione della composizione della
commissione per l'accertamento delle invalidità di cui alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295).
1. La commissione per l'accertamento delle invalidità, di
cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, a seguito di più
incontri e attraverso un'indagine approfondita degli svantaggi
funzionali derivanti dalla menomazione, formula l'indicazione
dei percorsi formativi e lavorativi che la persona disabile
può compiere.
2. La commissione di cui al comma 1 deve tenere conto del
percorso scolastico, formativo e lavorativo già effettuato dal
soggetto, nonché della volontà espressamente dichiarata dallo
stesso.
3. Ai fini della presente legge, la commissione di cui al
comma 1 è integrata da:
a) un medico legale con specifiche conoscenze
nella materia relativa alla menomazione;
b) un bioingegnere;
c) un educatore professionale;
d) un ergoterapista;
e) un assistente sociale;
f) uno psicologo della riabilitazione.
4. In sede di accertamento dell'invalidità, il soggetto o
chi lo rappresenta possono farsi assistere da una persona di
fiducia.
5. Ove le piante organiche delle unità sanitarie locali
non prevedano le figure professionali di cui al comma 3, le
stesse unità sanitarie locali possono stipulare apposite
convenzioni con soggetti esterni.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio
decreto, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e per la famiglia e la solidarietà sociale,
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determina le modalità per l'attuazione ed il funzionamento
della commissione di cui al comma 1, in relazione alle
finalità della presente legge.
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