| (Procedura per il collocamento mirato).
1. Il collocamento mirato al lavoro dei soggetti di cui
all'articolo 2 è attuato mediante la seguente procedura:
a) presso ogni sezione circoscrizionale per
l'impiego è costituita una graduatoria dei soggetti aventi
diritto al collocamento obbligatorio, secondo l'ordine
cronologico delle domande, strutturata con gli stessi criteri
delle graduatorie per il collocamento ordinario. Per ciascun
iscritto è predisposta una scheda personale contenente tutte
le indicazioni espresse dalla commissione di cui all'articolo
5, nonché quella relativa ad eventuali professionalità
acquisite in precedenza;
b) la sezione circoscrizionale per l'impiego,
esaminate le denunce semestrali di cui all'articolo 4, segnala
al comune di residenza i nominativi dei candidati inseriti
nella graduatoria di cui alla lettera a), in relazione
ai posti disponibili;
c) il comune, sulla base delle indicazioni
contenute nelle schede personali dei soggetti, attiva, ove
necessario, la procedura per il collocamento mirato al lavoro
di cui all'articolo 7, ed incarica la sezione circoscrizionale
per l'impiego di rilasciare il necessario nulla-osta per
l'avviamento al lavoro. Nel caso in cui l'avente diritto sia
avviato ad un percorso formativo, egli mantiene il posto in
graduatoria;
d) rilasciato il nulla-osta di cui alla lettera
c), la sezione circoscrizionale per l'impiego ne dà
comunicazione all'interessato, all'ente, all'impresa o
all'azienda richiedente ed al comune. Qualora la commissione
di cui all'articolo 5 accerti la situazione di invalidità di
un soggetto già iscritto nelle liste del collocamento
ordinario, questi può iscriversi nella graduatoria di cui alla
Pag. 8
lettera a) nella posizione corrispondente alla data
dell'iscrizione nel collocamento ordinario;
e) presso le sezioni circoscrizionali per
l'impiego è istituito l'elenco degli apprendisti aventi i
requisiti richiesti dall'articolo 2. I datori di lavoro che
intendono assumerli possono individuarli nominativamente.
| |