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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1209
DDL0080-0008
Progetto di legge Camera n. 80 - testo presentato - (DDL13-80)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C80. TESTIPDL
...C80.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC80 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Procedura per il collocamento mirato).
     1.  Il collocamento mirato al lavoro dei soggetti di cui
  all'articolo 2 è attuato mediante la seguente procedura:
         a)  presso ogni sezione circoscrizionale per
  l'impiego è costituita una graduatoria dei soggetti aventi
  diritto al collocamento obbligatorio, secondo l'ordine
  cronologico delle domande, strutturata con gli stessi criteri
  delle graduatorie per il collocamento ordinario.  Per ciascun
  iscritto è predisposta una scheda personale contenente tutte
  le indicazioni espresse dalla commissione di cui all'articolo
  5, nonché quella relativa ad eventuali professionalità
  acquisite in precedenza;
         b)  la sezione circoscrizionale per l'impiego,
  esaminate le denunce semestrali di cui all'articolo 4, segnala
  al comune di residenza i nominativi dei candidati inseriti
  nella graduatoria di cui alla lettera  a),  in relazione
  ai posti disponibili;
         c)  il comune, sulla base delle indicazioni
  contenute nelle schede personali dei soggetti, attiva, ove
  necessario, la procedura per il collocamento mirato al lavoro
  di cui all'articolo 7, ed incarica la sezione circoscrizionale
  per l'impiego di rilasciare il necessario nulla-osta per
  l'avviamento al lavoro.  Nel caso in cui l'avente diritto sia
  avviato ad un percorso formativo, egli mantiene il posto in
  graduatoria;
         d)  rilasciato il nulla-osta di cui alla lettera
  c),  la sezione circoscrizionale per l'impiego ne dà
  comunicazione all'interessato, all'ente, all'impresa o
  all'azienda richiedente ed al comune.  Qualora la commissione
  di cui all'articolo 5 accerti la situazione di invalidità di
  un soggetto già iscritto nelle liste del collocamento
  ordinario, questi può iscriversi nella graduatoria di cui alla
 
                               Pag. 8
 
  lettera  a)  nella posizione corrispondente alla data
  dell'iscrizione nel collocamento ordinario;
         e)  presso le sezioni circoscrizionali per
  l'impiego è istituito l'elenco degli apprendisti aventi i
  requisiti richiesti dall'articolo 2.  I datori di lavoro che
  intendono assumerli possono individuarli nominativamente.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-80 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0080 TOTPAG=0015 TOTDOC=0023 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=005 PAGFIN=0008 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=008000 00 FASCIDC=13DDL0080 SORTNAV=0008000 000 00000 ZZDDLC80 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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