| (Strumenti per il collocamento mirato).
1. Gli strumenti per il collocamento mirato sono:
a) un gruppo di lavoro per il collocamento mirato
organizzato a livello comunale e sovracomunale, composto in
modo da comprendere almeno un neuropsichiatra, uno psicologo e
un operatore sociale e della formazione professionale, scelti
tra coloro che già operano all'interno del comune o delle
unità sanitarie locali competenti per territorio. Il gruppo di
lavoro può avvalersi, altresì, della consulenza di esperti e,
sulla base della scheda personale, dell'analisi della
condizione individuale, della mansione richiesta e
dell'ambiente di lavoro, opera in stretto collegamento con
l'avente diritto e con l'ente, l'impresa o l'azienda, al fine
di predisporre ed attuare tutti gli strumenti idonei al
collocamento al lavoro nella mansione richiesta; il gruppo di
lavoro esprime al comune il proprio parere vincolante in
merito alla concessione degli incentivi di cui all'articolo
15;
b) la formazione professionale, promossa dalle
regioni d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego,
allo scopo di valorizzare le capacità lavorative dei soggetti
di cui all'articolo 2; tale formazione consiste nella:
1) individuazione delle capacità lavorative e dei
sostegni individuali necessari;
2) definizione di programmi personalizzati;
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3) promozione culturale attitudinale o di prima
formazione;
4) qualificazione e riqualificazione.
c) i centri di formazione professionale,
opportunamente individuati ed attrezzati, presso i quali
effettuare ricerche ed esperimenti atti a determinare i
profili professionali, i settori lavorativi, le nuove
professionalità, nonché le tecnologie appropriate e le
modalità di prestazione lavorativa in cui risulta più
opportuno impegnare il soggetto;
d) gli operatori di sostegno ed altri strumenti di
mediazione previsti dalla normativa delle singole regioni;
e) l'attivazione di tutte le risorse e gli
strumenti previsti per il collocamento ordinario.
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