| (Assunzioni).
1. L'assunzione al lavoro si considera perfezionata al
momento della presentazione dell'avente diritto presso l'ente,
l'impresa o l'azienda al quale è stato avviato.
2. La mancata presentazione, senza giustificato motivo,
entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto
avviamento equivale alla rinunzia allo stesso.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di
rinunzia il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione
entro i successivi dieci giorni alla sezione circoscrizionale
per l'impiego, che provvede al collocamento del soggetto
immediatamente seguente nell'ordine di graduatoria.
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