| (Concorsi pubblici).
1. I bandi di concorso delle amministrazioni pubbliche
devono prevedere strumenti idonei a consentire ai soggetti di
cui all'articolo 2 di concorrere in effettive condizioni di
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parità. Ai disabili che ne facciano specifica richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, l'amministrazione
pubblica fornisce le necessarie attrezzature tecniche e
predispone ogni altro accorgimento affinché possano
partecipare in effettiva condizione di parità alle prove
pratiche, scritte o orali, anche nel caso in cui non siano in
grado, per deficit motori, di scrivere o di firmare di
proprio pugno.
2. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1,
l'età massima per i soggetti di cui all'articolo 2 è elevata a
quarantacinque anni, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Le persone disabili che abbiano conseguito l'idoneità
nei pubblici concorsi di cui al comma 1 possono essere assunte
anche oltre il limite dei posti ad esse riservati nel
concorso, nei limiti della quota fissata all'articolo 3.
4. Nei concorsi per le carriere direttive e di concetto i
soggetti di cui all'articolo 2 che abbiano conseguito
l'idoneità sono inclusi nella graduatoria dei vincitori fino a
coprire il 7 per cento dei posti in organico; a parità di
punteggio resta valido quanto stabilito dall'articolo 5 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 3 del 1957.
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