| (Patto di prova).
1. Se il lavoratore è stato assunto con la procedura
del collocamento mirato al lavoro di cui all'articolo 7, non
può essere previsto alcun patto di prova e quelli previsti
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge non
producono effetto.
2. Negli altri casi, l'esito negativo della prova, qualora
sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto,
non può costituire motivo di risoluzione del rapporto di
lavoro.
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