| (Riqualificazione del dipendente
divenuto disabile).
1. Gli enti, le imprese e le aziende che hanno
dipendenti divenuti disabili successivamente all'assunzione
sono obbligati ad adeguare le mansioni e gli strumenti di
lavoro alle nuove esigenze del soggetto, utilizzando, altresì,
gli strumenti per il collocamento mirato al lavoro di cui
all'articolo 7 al fine della riqualificazione e
dell'inserimento del dipendente in mansioni adeguate alle
mutate capacità lavorative.
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