| (Incentivi).
1. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, previo parere vincolante del gruppo di lavoro di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, da
esprimere esclusivamente in relazione a casi e condizioni
specifiche espressamente individuate volta per volta, devono
autorizzare per un periodo determinato, comunque non superiore
a tre anni, stabilito in relazione al tempo previsto dal
gruppo di lavoro stesso per la piena integrazione lavorativa
del soggetto, una o più delle seguenti facilitazioni:
a) fiscalizzazione degli oneri sociali per ogni
dipendente assunto con le modalità previste dalla presente
legge da enti, imprese o aziende non obbligati ai sensi
dell'articolo 3 ovvero per ogni dipendente assunto ai sensi
della presente legge, in eccesso rispetto alla quota di cui al
medesimo articolo 3;
b) indennità da parte dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) per compensare i contributi
sociali dovuti:
1) per i dipendenti con comprovata ridotta capacità
produttiva derivante dall' handicap, fino a che questa
permane;
2) per i dipendenti che devono necessariamente
assentarsi dal lavoro per le terapie connesse alla
menomazione;
c) finanziamento delle spese necessarie per
l'adeguamento o la ristrutturazione del luogo di lavoro e
degli spazi accessori.
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