| (Regolamento di attuazione).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della
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previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno,
emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il regolamento per la sua attuazione, identificando
in particolare i compiti, gli oneri e le responsabilità delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego, degli ispettorati
provinciali del lavoro, dei comuni e del gruppo di lavoro di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
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