| Onorevoli Colleghi! - La riforma della materia dei
cosiddetti "ammortizzatori sociali" comporta per il
legislatore un intervento complesso essendo fra loro
strettamente connesse le misure di sostegno al reddito dei
lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria, con
quelle riguardanti il mercato del lavoro, la struttura
amministrativa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, l'ambito delle competenze regionali, le politiche
formative e le stesse iniziative di politica industriale.
Un primo intervento che si rende necessario è quello di
predisporre la definizione di un testo unico sulla materia,
superando l'attuale frammentazione normativa e consentendone,
così, una razionalizzazione.
La presente proposta di legge coglie gli aspetti relativi
ad una nuova disciplina relativa agli interventi nei casi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
all'indennità di disoccupazione ed alla mobilità, in un quadro
di decentramento dei poteri a livello regionale e di
universalità dei diritti.
L'impostazione seguita è quella di sostituire ad un
sistema di protezione sociale prevalentemente a carico del
bilancio statale, un sistema di carattere universale e
prevalentemente a carico delle imprese e dei lavoratori, con
un intervento dell'erario volto a finanziare forme di
reinserimento nel mondo del lavoro e riduzioni strutturali e
permanenti dell'orario di lavoro.
Questa maggiore responsabilizzazione economica delle
imprese comporta non tanto maggiori oneri per la singola
impresa, che rimangono invariati, ferme restando le attuali
aliquote contributive, quanto una estensione della platea
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contributiva e, quindi, la possibilità di un maggior gettito
complessivo da destinare agli istituti necessari a
fronteggiare le fasi di ristrutturazione aziendale.
Elemento portante della presente proposta di legge è la
preminenza dell'istituto del "contratto di solidarietà"
rispetto ad altre forme di intervento nei processi di
ristrutturazione aziendale, che superano gli attuali
interventi relativi alla cassa integrazione straordinaria che,
come tale, verrebbe superata, con abrogazione delle norme ad
essa relative. A tal fine vengono proposte adeguate forme di
finanziamento dando carattere permanente alle norme previste
in materia dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Ulteriori elementi innovativi sono l'incentivazione di
forme permanenti e durevoli di riduzione dell'orario di lavoro
finalizzate all'incremento dei livelli occupazionali e forme
di responsabilizzazione del datore di lavoro rispetto alla
fuoriuscita dal ciclo produttivo attraverso percorsi di
"outplacement", nonché una disciplina che tenda a
responsabilizzare le "holding" rispetto a processi di
ristrutturazione che riguardino una singola azienda,
disincentivando altresì la costituzione di società di comodo
volte a facilitare, in maniera surrettizia, le riduzioni di
personale.
Nel caso degli incentivi alla riduzione strutturale
dell'orario di lavoro i finanziamenti sono posti, invece, a
carico dello Stato, nel quadro di una revisione complessiva
degli incentivi a nuove assunzioni, che oggi privilegiano i
rapporti di lavoro atipici e che già assommano a oltre 8000
miliardi di lire ed avuto, altresì, riferimento al fatto che
in Italia, fatta salva la spesa pensionistica, la spesa per la
sicurezza sociale in rapporto al prodotto interno lordo è
nettamente inferiore a quella degli altri Paesi europei
esclusa la socialmente degradata Gran Bretagna, nonché alle
forme di sperimentazione che, sulla questione, si vanno
sviluppando in Germania.
Altri elementi innovativi riguardano la cassa integrazione
ordinaria, l'indennità di disoccupazione e la mobilità, che
verrebbero a fondersi in unica forma di trattamento seppure
con diverse graduazioni di intervento.
In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione
ordinaria, essa viene estesa a tutte le imprese, fermo
restando l'obbligo della contribuzione e ne viene altresì
estesa la possibilità di utilizzo alla causale di
ristrutturazione aziendale.
Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione e
l'istituto della mobilità, introdotta dagli articoli 4, 5, 6,
7 e 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, esse vengono
sostanzialmente unificate in un unico ambito relativo agli
interventi a sostegno del reddito nei casi di cessazione del
rapporto di lavoro, con caratteri di universalità. Per i
lavoratori soggetti a licenziamenti collettivi viene
introdotta un'indennità pari all'80 per cento dell'ultima
retribuzione percepita per un periodo non superiore ad un
anno. Per i lavoratori soggetti a licenziamento individuale,
ferme restando le altre tutele già previste dalla legge in
materia di giusta causa e di risarcimento, viene erogata
un'indennità pari al 40 per cento dell'ultima retribuzione.
L'erogazione degli ammortizzatori sociali qui delineati è
sempre legata alla disponibilità dei lavoratori ad essere
impiegati in progetti di lavori socialmente utili ed a
percorsi formativi e di riqualificazione.
Un ruolo del tutto nuovo viene affidato alle agenzie
regionali per l'impiego, le quali assumono, nei fatti, tutte
le competenze di controllo e di gestione oggi affidate, in
maniera centralistica, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Si tratta di una normativa che deve coniugare sia forti
istanze di tipo regionalistico, sia un criterio di
ripartizione delle risorse che tenga conto degli effettivi
bisogni di regioni, quali quelle meridionali, e di aree, quali
quelle individuate dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, a forte deindustrializzazione,
tendendo così al superamento delle attuali inefficienze e
adeguando maggiormente gli strumenti di gestione dei processi
di ristrutturazione alle dinamiche locali del mercato del
lavoro.
Il grosso lavoro di tipo procedurale per armonizzare la
normativa proposta con l'attuale normativa viene delegato al
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Governo, sentite le parti sociali e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
E' inoltre prevista, nel caso non sia possibile per
giustificati motivi oggettivi dare luogo alla stipula del
"contratto di solidarietà", una specifica forma di sostegno al
reddito. Tale forma di sostegno sarà legata a programmi di
tipo formativo ed all'eventuale impiego in forme di lavoro
socialmente utile. I giustificati motivi oggettivi si
verificano quando, previo accertamento dell'agenzia regionale
per l'impiego e con il consenso delle parti sociali, un
determinato processo di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale, per le sue caratteristiche, non
consente "oggettivamente" l'applicazione della solidarietà.
Tale ipotesi è comunque sempre subordinata al "contratto di
solidarietà", che assume così, anche in via di principio, il
ruolo di strumento prevalente e principale per affrontare tali
situazioni.
La presente proposta di legge modifica la legge 23 luglio
1991, n. 223, e il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, nonché ogni altra disposizione vigente in materia, allo
scopo di armonizzarle con la presente normativa.
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