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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1226
DDL0081-0002
Progetto di legge Camera n. 81 - testo presentato - (DDL13-81)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C81. TESTIPDL
...C81.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC81 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La riforma della materia dei
  cosiddetti "ammortizzatori sociali" comporta per il
  legislatore un intervento complesso essendo fra loro
  strettamente connesse le misure di sostegno al reddito dei
  lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria, con
  quelle riguardanti il mercato del lavoro, la struttura
  amministrativa del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, l'ambito delle competenze regionali, le politiche
  formative e le stesse iniziative di politica industriale.
     Un primo intervento che si rende necessario è quello di
  predisporre la definizione di un testo unico sulla materia,
  superando l'attuale frammentazione normativa e consentendone,
  così, una razionalizzazione.
     La presente proposta di legge coglie gli aspetti relativi
  ad una nuova disciplina relativa agli interventi nei casi di
  ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
  all'indennità di disoccupazione ed alla mobilità, in un quadro
  di decentramento dei poteri a livello regionale e di
  universalità dei diritti.
     L'impostazione seguita è quella di sostituire ad un
  sistema di protezione sociale prevalentemente a carico del
  bilancio statale, un sistema di carattere universale e
  prevalentemente a carico delle imprese e dei lavoratori, con
  un intervento dell'erario volto a finanziare forme di
  reinserimento nel mondo del lavoro e riduzioni strutturali e
  permanenti dell'orario di lavoro.
     Questa maggiore responsabilizzazione economica delle
  imprese comporta non tanto maggiori oneri per la singola
  impresa, che rimangono invariati, ferme restando le attuali
  aliquote contributive, quanto una estensione della platea
 
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  contributiva e, quindi, la possibilità di un maggior gettito
  complessivo da destinare agli istituti necessari a
  fronteggiare le fasi di ristrutturazione aziendale.
     Elemento portante della presente proposta di legge è la
  preminenza dell'istituto del "contratto di solidarietà"
  rispetto ad altre forme di intervento nei processi di
  ristrutturazione aziendale, che superano gli attuali
  interventi relativi alla cassa integrazione straordinaria che,
  come tale, verrebbe superata, con abrogazione delle norme ad
  essa relative.  A tal fine vengono proposte adeguate forme di
  finanziamento dando carattere permanente alle norme previste
  in materia dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236.
     Ulteriori elementi innovativi sono l'incentivazione di
  forme permanenti e durevoli di riduzione dell'orario di lavoro
  finalizzate all'incremento dei livelli occupazionali e forme
  di responsabilizzazione del datore di lavoro rispetto alla
  fuoriuscita dal ciclo produttivo attraverso percorsi di
  "outplacement",  nonché una disciplina che tenda a
  responsabilizzare le  "holding"  rispetto a processi di
  ristrutturazione che riguardino una singola azienda,
  disincentivando altresì la costituzione di società di comodo
  volte a facilitare, in maniera surrettizia, le riduzioni di
  personale.
     Nel caso degli incentivi alla riduzione strutturale
  dell'orario di lavoro i finanziamenti sono posti, invece, a
  carico dello Stato, nel quadro di una revisione complessiva
  degli incentivi a nuove assunzioni, che oggi privilegiano i
  rapporti di lavoro atipici e che già assommano a oltre 8000
  miliardi di lire ed avuto, altresì, riferimento al fatto che
  in Italia, fatta salva la spesa pensionistica, la spesa per la
  sicurezza sociale in rapporto al prodotto interno lordo è
  nettamente inferiore a quella degli altri Paesi europei
  esclusa la socialmente degradata Gran Bretagna, nonché alle
  forme di sperimentazione che, sulla questione, si vanno
  sviluppando in Germania.
     Altri elementi innovativi riguardano la cassa integrazione
  ordinaria, l'indennità di disoccupazione e la mobilità, che
  verrebbero a fondersi in unica forma di trattamento seppure
  con diverse graduazioni di intervento.
     In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione
  ordinaria, essa viene estesa a tutte le imprese, fermo
  restando l'obbligo della contribuzione e ne viene altresì
  estesa la possibilità di utilizzo alla causale di
  ristrutturazione aziendale.
     Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione e
  l'istituto della mobilità, introdotta dagli articoli 4, 5, 6,
  7 e 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, esse vengono
  sostanzialmente unificate in un unico ambito relativo agli
  interventi a sostegno del reddito nei casi di cessazione del
  rapporto di lavoro, con caratteri di universalità.  Per i
  lavoratori soggetti a licenziamenti collettivi viene
  introdotta un'indennità pari all'80 per cento dell'ultima
  retribuzione percepita per un periodo non superiore ad un
  anno.  Per i lavoratori soggetti a licenziamento individuale,
  ferme restando le altre tutele già previste dalla legge in
  materia di giusta causa e di risarcimento, viene erogata
  un'indennità pari al 40 per cento dell'ultima retribuzione.
  L'erogazione degli ammortizzatori sociali qui delineati è
  sempre legata alla disponibilità dei lavoratori ad essere
  impiegati in progetti di lavori socialmente utili ed a
  percorsi formativi e di riqualificazione.
     Un ruolo del tutto nuovo viene affidato alle agenzie
  regionali per l'impiego, le quali assumono, nei fatti, tutte
  le competenze di controllo e di gestione oggi affidate, in
  maniera centralistica, al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale.
     Si tratta di una normativa che deve coniugare sia forti
  istanze di tipo regionalistico, sia un criterio di
  ripartizione delle risorse che tenga conto degli effettivi
  bisogni di regioni, quali quelle meridionali, e di aree, quali
  quelle individuate dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del
  Consiglio, del 24 giugno 1988, a forte deindustrializzazione,
  tendendo così al superamento delle attuali inefficienze e
  adeguando maggiormente gli strumenti di gestione dei processi
  di ristrutturazione alle dinamiche locali del mercato del
  lavoro.
     Il grosso lavoro di tipo procedurale per armonizzare la
  normativa proposta con l'attuale normativa viene delegato al
 
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  Governo, sentite le parti sociali e previo parere delle
  competenti Commissioni parlamentari.
     E' inoltre prevista, nel caso non sia possibile per
  giustificati motivi oggettivi dare luogo alla stipula del
  "contratto di solidarietà", una specifica forma di sostegno al
  reddito.  Tale forma di sostegno sarà legata a programmi di
  tipo formativo ed all'eventuale impiego in forme di lavoro
  socialmente utile.  I giustificati motivi oggettivi si
  verificano quando, previo accertamento dell'agenzia regionale
  per l'impiego e con il consenso delle parti sociali, un
  determinato processo di ristrutturazione, riorganizzazione o
  conversione aziendale, per le sue caratteristiche, non
  consente "oggettivamente" l'applicazione della solidarietà.
  Tale ipotesi è comunque sempre subordinata al "contratto di
  solidarietà", che assume così, anche in via di principio, il
  ruolo di strumento prevalente e principale per affrontare tali
  situazioni.
     La presente proposta di legge modifica la legge 23 luglio
  1991, n. 223, e il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, nonché ogni altra disposizione vigente in materia, allo
  scopo di armonizzarle con la presente normativa.
 
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