| (Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in
materia di strumenti di sostegno al reddito, mercato del
lavoro, collocamento e lavori socialmente utili).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, un testo
unico, sullo schema del quale deve essere acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e devono essere
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in materia
di strumenti di sostegno al reddito, mercato del lavoro,
collocamento e lavori socialmente utili.
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