| (Modifiche alla disciplina vigente in materia di cassa
integrazione ordinaria).
1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, si applicano a tutte
le imprese e a tutti i lavoratori dipendenti.
2. L'integrazione salariale ordinaria per contrazione o
sospensione dell'attività produttiva, di cui all'articolo 1,
primo comma, numero 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164,
si applica anche nei casi di ristrutturazioni,
riorganizzazioni o conversioni aziendali, qualora i programmi
aziendali relativi ai suddetti casi non superino la durata di
dodici mesi.
3. Per tutti i soggetti cui si applica il presente
articolo è prevista l'estensione della relativa contribuzione
nelle misure e con le modalità previste dalla legislazione
vigente in materia.
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché le
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organizzazioni imprenditoriali, maggiormente rappresentative a
livello nazionale, un decreto legislativo per l'applicazione
della presente legge a settori diversi da quello industriale,
secondo i princìpi e criteri direttivi da essa desumibili.
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