| (Modifiche alla disciplina vigente in materia di indennità
di disoccupazione).
1. L'indennità di cui al presente articolo si applica ai
lavoratori disoccupati il cui rapporto di lavoro è stato
risolto a causa di licenziamento individuale ovvero ai
lavoratori di cui al comma 4.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è elevata
al 40 per cento.
3. Il requisito di settantotto giorni di cui al comma 3
dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160, è ridotto a sessanta giorni di attività lavorativa.
4. I trattamenti di disoccupazione, di cui al presente
articolo, possono essere corrisposti anche nei casi di
rapporto di lavoro a tempo parziale di carattere ciclico,
purché, ferma restando la sussistenza del rapporto di lavoro,
il lavoratore non goda di alcuna forma di retribuzione, nonché
nei casi di contratti a termine di cui all'articolo 23 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
compresi i rapporti di lavoro di apprendistato ed i contratti
di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, qualora non trasformati in
rapporti a tempo indeterminato.
5. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, le parole: "Fermo restando il requisito
dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 19, primo
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comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272" sono soppresse.
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