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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1230
DDL0081-0006
Progetto di legge Camera n. 81 - testo presentato - (DDL13-81)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C81. TESTIPDL
...C81.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC81 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Contratti di solidarietà).
     1.  Le imprese che presentano programmi di
  ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
  sono tenute a stipulare accordi ai sensi dell'articolo 1 del
  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai
  sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236.
     2.  Qualora, per giustificati motivi oggettivi, non sia
  possibile la stipula dei contratti di cui al comma 1, previa
  consultazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori
  nonché previo apposito nulla osta rilasciato dall'agenzia
  regionale per l'impiego, di cui all'articolo 24 della legge 28
  febbraio 1987, n. 56, ai lavoratori impiegati presso l'impresa
  interessata da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione
  o conversione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
  7 della presente legge.
     3.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo
  5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono
  prorogate senza termini di scadenza.
     4.  I contratti di cui al comma 1 hanno la durata massima
  di ventiquattro mesi, prorogabili a trentasei mesi nelle aree
  individuate per l'Italia dall'Unione europea ai sensi degli
  obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, del
  Consiglio, del 24 giugno 1988.
     5.  A decorrere dal periodo di paga successivo alla data di
  entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui
  ai commi 1 e 2 è stabilito, per tutte le imprese, un
  contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti
  percentuali della retribuzione determinata ai sensi degli
 
                               Pag. 7
 
  articoli 27 e 28 del testo unico delle norme concernenti gli
  assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,
  rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei
  lavoratori.  L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
  è abrogato.
     6.  I contributi di cui al comma 5 del presente articolo
  affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.  I
  contributi sono destinati a coprire gli impegni di spesa
  relativi ai contratti di solidarietà di cui al comma 1, nonché
  agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo e al
  comma 1 dell'articolo 7.  Tali contributi costituiscono,
  all'interno del citato Fondo, lo specifico capitolo denominato
  "Contratti di solidarietà ed interventi a sostegno del reddito
  per riorganizzazione, ristrutturazione o conversione
  aziendale".  Le risorse affluenti al Fondo a tale titolo sono
  ripartite, periodicamente, su base regionale, secondo criteri
  e parametri stabiliti dal Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale.  La gestione delle risorse, su base
  regionale, spetta alle agenzie regionali per l'impiego di cui
  all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, alle
  quali spetta, altresì, un compito di controllo e sorveglianza
  sulle disposizioni di cui al presente articolo.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-81 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0081 TOTPAG=0016 TOTDOC=0014 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=005 PAGFIN=0007 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=008100 00 FASCIDC=13DDL0081 SORTNAV=0008100 000 00000 ZZDDLC81 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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