| (Contratti di solidarietà).
1. Le imprese che presentano programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
sono tenute a stipulare accordi ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai
sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
2. Qualora, per giustificati motivi oggettivi, non sia
possibile la stipula dei contratti di cui al comma 1, previa
consultazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori
nonché previo apposito nulla osta rilasciato dall'agenzia
regionale per l'impiego, di cui all'articolo 24 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, ai lavoratori impiegati presso l'impresa
interessata da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione
o conversione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
7 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono
prorogate senza termini di scadenza.
4. I contratti di cui al comma 1 hanno la durata massima
di ventiquattro mesi, prorogabili a trentasei mesi nelle aree
individuate per l'Italia dall'Unione europea ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, del
Consiglio, del 24 giugno 1988.
5. A decorrere dal periodo di paga successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui
ai commi 1 e 2 è stabilito, per tutte le imprese, un
contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti
percentuali della retribuzione determinata ai sensi degli
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articoli 27 e 28 del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,
rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori. L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
è abrogato.
6. I contributi di cui al comma 5 del presente articolo
affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. I
contributi sono destinati a coprire gli impegni di spesa
relativi ai contratti di solidarietà di cui al comma 1, nonché
agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo e al
comma 1 dell'articolo 7. Tali contributi costituiscono,
all'interno del citato Fondo, lo specifico capitolo denominato
"Contratti di solidarietà ed interventi a sostegno del reddito
per riorganizzazione, ristrutturazione o conversione
aziendale". Le risorse affluenti al Fondo a tale titolo sono
ripartite, periodicamente, su base regionale, secondo criteri
e parametri stabiliti dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. La gestione delle risorse, su base
regionale, spetta alle agenzie regionali per l'impiego di cui
all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, alle
quali spetta, altresì, un compito di controllo e sorveglianza
sulle disposizioni di cui al presente articolo.
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