| (Procedure).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo, secondo i princìpi e criteri direttivi da
essa desumibili, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale,
recante nuove procedure relative all'approvazione dei
programmi e degli interventi di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 4, ed agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, ai tempi
relativi all' iter delle richieste di intervento, ai
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soggetti deputati agli accertamenti ed ai controlli, alle
modalità di erogazione, tenuto conto di quanto disposto dai
commi 5 e 6 dell'articolo 4, nonché per stabilire i criteri ed
i parametri per la ripartizione regionale delle risorse di cui
al comma 7 dell'articolo 4 nonché al comma 4 dell'articolo
6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, restano
in vigore le procedure previste dall'articolo 2 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché
dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
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