| (Riduzione strutturale dell'orario di lavoro).
1. Qualora le riduzioni di orario di cui al comma 1
dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1
dell'articolo 4 della presente legge, assumano carattere
permanente e definitivo, terminati i programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
alle imprese interessate che hanno mantenuto stabili i livelli
occupazionali nell'arco di vigenza del contratto sono
accordati i benefìci di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. A conclusione dei programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale e dei relativi
contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4, ai lavoratori
dipendenti dalle imprese di cui al comma 1 del presente
articolo, qualora la riduzione dell'orario di lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuale, assuma carattere
permanente e definitivo, è corrisposta l'intera retribuzione
di riferimento percepita nel mese precedente alla stipula del
contratto, incrementata degli eventuali aumenti derivanti da
rinnovi di contratti collettivi nazionali o aziendali
intervenuti nell'arco di vigenza del contratto di solidarietà.
La differenza fra la retribuzione intera e quella
proporzionalmente ridotta in forza della riduzione dell'orario
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di lavoro, esclusi gli incrementi derivanti da rinnovi
contrattuali nazionali o aziendali, è posta a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. Alle imprese di cui al comma 1
del presente articolo è erogato un contributo pari al 50 per
cento dell'ammontare delle differenze retributive dovute a
tutti i lavoratori dipendenti dall'impresa medesima, ai sensi
del presente articolo, escluse le quote derivanti da
incrementi contrattuali nazionali o aziendali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 che, nei dodici mesi
successivi alla scadenza del contratto di solidarietà di cui
al comma 1 dell'articolo 4, procedono ad incrementi dei
livelli occupazionali tramite nuove assunzioni a tempo
indeterminato, realizzando riduzioni di orario di lavoro con
le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato
un contributo pari al 100 per cento dell'ammontare delle
differenze retributive dovute a tutti i lavoratori dipendenti
dall'impresa medesima, ai sensi del presente articolo, escluse
le quote derivanti da incrementi contrattuali nazionali o
aziendali.
4. Allo scopo di sostenere gli impegni di spesa di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo, è costituito, nell'ambito
del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, uno specifico capitolo denominato
"Incentivi alla riduzione strutturale dell'orario di lavoro".
Al finanziamento di tale capitolo viene destinato annualmente
uno specifico accantonamento nell'ambito delle disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Le risorse accantonate al Fondo a tale titolo
vengono ripartite, periodicamente, su base regionale, secondo
criteri e parametri stabiliti dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. La gestione dei fondi, su base regionale,
spetta alle agenzie regionali per l'impiego di cui
all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cui
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spetta, altresì, un compito di controllo e sorveglianza sulle
disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un apposito decreto legislativo, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari e sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, recante disposizioni per
il riordino della normativa relativa agli incentivi ed ai
benefìci per le aziende in materia di nuove assunzioni in modo
da assicurare la prevalenza di nuove assunzioni a tempo
indeterminato, esclusi i benefìci previsti per i contratti di
formazione e lavoro e quelli previsti per i lavoratori in
mobilità e gli apprendisti ai sensi del comma 9 dell'articolo
25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché l'occupazione
aggiuntiva derivante da processi di riduzione dell'orario di
lavoro. Le somme eventualmente accantonate e destinate ad
altro tipo di incentivo sono destinate al Fondo di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e portate in deduzione degli accantonamenti annuali
previsti al comma 4 del presente articolo.
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