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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1232
DDL0081-0008
Progetto di legge Camera n. 81 - testo presentato - (DDL13-81)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C81. TESTIPDL
...C81.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC81 ZZ13 ZZPD ZZPR
        (Riduzione strutturale dell'orario di lavoro).
     1.  Qualora le riduzioni di orario di cui al comma 1
  dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1
  dell'articolo 4 della presente legge, assumano carattere
  permanente e definitivo, terminati i programmi di
  ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
  alle imprese interessate che hanno mantenuto stabili i livelli
  occupazionali nell'arco di vigenza del contratto sono
  accordati i benefìci di cui al comma 2 del presente
  articolo.
     2.  A conclusione dei programmi di ristrutturazione,
  riorganizzazione o conversione aziendale e dei relativi
  contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4, ai lavoratori
  dipendenti dalle imprese di cui al comma 1 del presente
  articolo, qualora la riduzione dell'orario di lavoro
  giornaliero, settimanale, mensile o annuale, assuma carattere
  permanente e definitivo, è corrisposta l'intera retribuzione
  di riferimento percepita nel mese precedente alla stipula del
  contratto, incrementata degli eventuali aumenti derivanti da
  rinnovi di contratti collettivi nazionali o aziendali
  intervenuti nell'arco di vigenza del contratto di solidarietà.
  La differenza fra la retribuzione intera e quella
  proporzionalmente ridotta in forza della riduzione dell'orario
 
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  di lavoro, esclusi gli incrementi derivanti da rinnovi
  contrattuali nazionali o aziendali, è posta a carico del Fondo
  per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20
  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 236.  Alle imprese di cui al comma 1
  del presente articolo è erogato un contributo pari al 50 per
  cento dell'ammontare delle differenze retributive dovute a
  tutti i lavoratori dipendenti dall'impresa medesima, ai sensi
  del presente articolo, escluse le quote derivanti da
  incrementi contrattuali nazionali o aziendali.
     3.  Alle imprese di cui al comma 1 che, nei dodici mesi
  successivi alla scadenza del contratto di solidarietà di cui
  al comma 1 dell'articolo 4, procedono ad incrementi dei
  livelli occupazionali tramite nuove assunzioni a tempo
  indeterminato, realizzando riduzioni di orario di lavoro con
  le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato
  un contributo pari al 100 per cento dell'ammontare delle
  differenze retributive dovute a tutti i lavoratori dipendenti
  dall'impresa medesima, ai sensi del presente articolo, escluse
  le quote derivanti da incrementi contrattuali nazionali o
  aziendali.
     4.  Allo scopo di sostenere gli impegni di spesa di cui ai
  commi 2 e 3 del presente articolo, è costituito, nell'ambito
  del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 236, uno specifico capitolo denominato
  "Incentivi alla riduzione strutturale dell'orario di lavoro".
  Al finanziamento di tale capitolo viene destinato annualmente
  uno specifico accantonamento nell'ambito delle disposizioni
  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
  Stato, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
  modificazioni.  Le risorse accantonate al Fondo a tale titolo
  vengono ripartite, periodicamente, su base regionale, secondo
  criteri e parametri stabiliti dal Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale.  La gestione dei fondi, su base regionale,
  spetta alle agenzie regionali per l'impiego di cui
  all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cui
 
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  spetta, altresì, un compito di controllo e sorveglianza sulle
  disposizioni di cui al presente articolo.
     5.  Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  un apposito decreto legislativo, previo parere delle
  competenti Commissioni parlamentari e sentite le
  organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
  rappresentative a livello nazionale, recante disposizioni per
  il riordino della normativa relativa agli incentivi ed ai
  benefìci per le aziende in materia di nuove assunzioni in modo
  da assicurare la prevalenza di nuove assunzioni a tempo
  indeterminato, esclusi i benefìci previsti per i contratti di
  formazione e lavoro e quelli previsti per i lavoratori in
  mobilità e gli apprendisti ai sensi del comma 9 dell'articolo
  25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché l'occupazione
  aggiuntiva derivante da processi di riduzione dell'orario di
  lavoro.  Le somme eventualmente accantonate e destinate ad
  altro tipo di incentivo sono destinate al Fondo di cui
  all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, e portate in deduzione degli accantonamenti annuali
  previsti al comma 4 del presente articolo.
 
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