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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1233
DDL0081-0009
Progetto di legge Camera n. 81 - testo presentato - (DDL13-81)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C81. TESTIPDL
...C81.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC81 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Interventi a sostegno del reddito nei casi
            di riorganizzazione, ristrutturazione
           o conversione aziendale nonché procedure
                        concorsuali).
     1.  Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della
  presente legge, ai lavoratori delle imprese interessate
  sospesi dal lavoro è corrisposta un'indennità mensile nelle
  misure previste dall'articolo unico della legge 13 agosto
  1980, n. 427, e successive modificazioni.
     2.  I trattamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di
  ventiquattro mesi, prorogabili a trentasei mesi nelle aree
  individuate per l'Italia dalla Unione europea ai sensi degli
  obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
  Consiglio, del 24 giugno 1988, e sono vincolati alla
  disponibilità del lavoratore a partecipare a programmi di
  riqualificazione professionale funzionale al proprio
  reinserimento, nonché a programmi di lavori socialmente utili
  predisposti dai soggetti competenti.
     3.  Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo
 
                              Pag. 11
 
  24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cui spetta, altresì,
  un compito di controllo e sorveglianza sulle disposizioni di
  cui all'articolo 7 della presente legge, verificano
  semestralmente, sentite le parti sociali interessate, la
  sussistenza dei giustificati motivi oggettivi che ostano alla
  stipula dei contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della
  presente legge, promuovendo, se necessario, la loro
  stipula.
     4.  I trattamenti di cui al comma 1 sono estesi ai casi di
  dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato
  preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione
  del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
  di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora
  la continuazione dell'attività non sia stata disposta o
  cessata.  Il trattamento viene concesso, su domanda del
  curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo
  non superiore a dodici mesi.
     5.  Entro il limite di scadenza del periodo di cui al comma
  4, quando sussistono fondate prospettive di continuazione o
  ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei
  livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque
  titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento di cui al
  comma 1 può essere prorogato, su domanda del curatore, del
  commissario o del liquidatore, previo parere dell'agenzia
  regionale per l'impiego competente, per un ulteriore periodo
  non superiore a sei mesi.  La domanda deve essere corredata da
  una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità
  che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione
  dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione
  sull'occupazione aziendale.
     6.  Quando non è possibile la continuazione dell'attività,
  anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i
  livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo
 
                              Pag. 12
 
  parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario
  hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo
  4 o dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
  successive modificazioni, i lavoratori eccedenti.  In tali
  casi, il termine di cui all'articolo 4, comma 6, della legge
  23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a trenta giorni.  Il
  contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5,
  comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non è dovuto.
     7.  L'imprenditore che, a titolo di affitto, ha assunto la
  gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese
  assoggettate alle procedure di cui al comma 4, può esercitare
  il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.  Una
  volta esaurite le procedure previste dalle disposizioni
  vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita
  dell'azienda, l'autorità che procede ad essa provvede a
  comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito
  all'imprenditore cui è riconosciuto il diritto di prelazione.
  Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dalla
  data di ricevimento della comunicazione.
 
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