| (Interventi a sostegno del reddito nei casi
di riorganizzazione, ristrutturazione
o conversione aziendale nonché procedure
concorsuali).
1. Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della
presente legge, ai lavoratori delle imprese interessate
sospesi dal lavoro è corrisposta un'indennità mensile nelle
misure previste dall'articolo unico della legge 13 agosto
1980, n. 427, e successive modificazioni.
2. I trattamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di
ventiquattro mesi, prorogabili a trentasei mesi nelle aree
individuate per l'Italia dalla Unione europea ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e sono vincolati alla
disponibilità del lavoratore a partecipare a programmi di
riqualificazione professionale funzionale al proprio
reinserimento, nonché a programmi di lavori socialmente utili
predisposti dai soggetti competenti.
3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo
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24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cui spetta, altresì,
un compito di controllo e sorveglianza sulle disposizioni di
cui all'articolo 7 della presente legge, verificano
semestralmente, sentite le parti sociali interessate, la
sussistenza dei giustificati motivi oggettivi che ostano alla
stipula dei contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della
presente legge, promuovendo, se necessario, la loro
stipula.
4. I trattamenti di cui al comma 1 sono estesi ai casi di
dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora
la continuazione dell'attività non sia stata disposta o
cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del
curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo
non superiore a dodici mesi.
5. Entro il limite di scadenza del periodo di cui al comma
4, quando sussistono fondate prospettive di continuazione o
ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei
livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque
titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento di cui al
comma 1 può essere prorogato, su domanda del curatore, del
commissario o del liquidatore, previo parere dell'agenzia
regionale per l'impiego competente, per un ulteriore periodo
non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da
una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità
che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione
dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione
sull'occupazione aziendale.
6. Quando non è possibile la continuazione dell'attività,
anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i
livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo
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parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario
hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo
4 o dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, i lavoratori eccedenti. In tali
casi, il termine di cui all'articolo 4, comma 6, della legge
23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a trenta giorni. Il
contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5,
comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non è dovuto.
7. L'imprenditore che, a titolo di affitto, ha assunto la
gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese
assoggettate alle procedure di cui al comma 4, può esercitare
il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una
volta esaurite le procedure previste dalle disposizioni
vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita
dell'azienda, l'autorità che procede ad essa provvede a
comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito
all'imprenditore cui è riconosciuto il diritto di prelazione.
Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione.
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