| (Aziende di gruppo o collegate).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 si
applicano dopo aver svolto una verifica circa la possibilità
di mobilità di tutto, o di parte, del personale interessato ai
programmi di cui al comma 1 dell'articolo 4 presso aziende
dello stesso gruppo o collegate all'azienda interessata dai
citati programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, si applicano previa verifica circa la
possibilità di mobilità di tutto, o di parte, il personale
interessato ai programmi di cui al comma 1 dell'articolo 4
della presente legge presso aziende dello stesso gruppo o
collegate all'azienda interessata dai citati programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione.
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3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo sono effettuate dalle agenzie regionali per l'impiego
di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
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