| (Programmi di ricollocazione del personale dichiarato
eccedente).
1. L'impresa, che è stata ammessa ai trattamenti definiti
dagli articoli 4 e 7, qualora, espletati gli adempimenti di
cui all'articolo 8, ritenga di non essere immediatamente in
grado di garantire il reimpiego di tutti o di parte dei
lavoratori sospesi presenta, preventivamente all'avvio delle
procedure di mobilità ai sensi del presente articolo, un
programma di ricollocazione del personale ritenuto
eccedente.
2. Il programma di cui al comma 1 deve contenere, in via
prioritaria, l'indicazione di eventuali opportunità di
reimpiego presso attività gestite direttamente dall'azienda,
da aziende dello stesso gruppo o ad essa comunque collegate,
indicando i tempi di realizzazione dei programmi, le
professionalità richieste ed i conseguenti possibili percorsi
di riqualificazione professionale del personale. Tale
programma deve, altresì, contenere opportunità di mobilità
interaziendale e di impiego in lavori socialmente utili,
stabilite di concerto con le agenzie regionali per l'impiego
di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le
associazioni imprenditoriali e le amministrazioni interessate,
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative a livello nazionale.
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è abrogato.
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