| (Modifiche alla disciplina della mobilità).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
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apposito decreto legislativo, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari e sentite le organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale, recante nuove procedure relative alla dichiarazione
di mobilità ed alle liste di mobilità di cui agli articoli 4 e
6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo i princìpi e
criteri direttivi stabiliti dagli articoli 4, 7 e 9 della
presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9
della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificati dalla
presente legge, si applicano a tutte le imprese e a tutti i
lavoratori dipendenti.
3. L'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223, si applica a tutti i lavoratori soggetti a
procedure di licenziamento collettivo ovvero di mobilità
secondo le disposizioni vigenti.
4. Fino alla emanazione del decreto legislativo di cui al
comma 1 del presente articolo restano in vigore le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 15 dell'articolo 4 della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Tutti i datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
versano, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, un
contributo transitorio calcolato con riferimento alle
retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria in misura pari a 0,35 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di
paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43
punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga
successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto
il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di
lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti
punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo
di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per
la parte a loro carico.
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6. Il comma 11 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è abrogato.
7. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, le parole: "a riservare il dodici per cento di tali
assunzioni", sono sostituite dalle seguenti: "a riservare il
trenta per cento di tali assunzioni".
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