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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1236
DDL0081-0012
Progetto di legge Camera n. 81 - testo presentato - (DDL13-81)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C81. TESTIPDL
...C81.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC81 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Modifiche alla disciplina della mobilità).
     1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
 
                              Pag. 14
 
  apposito decreto legislativo, previo parere delle competenti
  Commissioni parlamentari e sentite le organizzazioni sindacali
  dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
  nazionale, recante nuove procedure relative alla dichiarazione
  di mobilità ed alle liste di mobilità di cui agli articoli 4 e
  6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo i princìpi e
  criteri direttivi stabiliti dagli articoli 4, 7 e 9 della
  presente legge.
     2.  Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9
  della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificati dalla
  presente legge, si applicano a tutte le imprese e a tutti i
  lavoratori dipendenti.
     3.  L'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
  1991, n. 223, si applica a tutti i lavoratori soggetti a
  procedure di licenziamento collettivo ovvero di mobilità
  secondo le disposizioni vigenti.
     4.  Fino alla emanazione del decreto legislativo di cui al
  comma 1 del presente articolo restano in vigore le
  disposizioni di cui ai commi da 1 a 15 dell'articolo 4 della
  legge 23 luglio 1991, n. 223.
     5.  Tutti i datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
  versano, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, un
  contributo transitorio calcolato con riferimento alle
  retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per
  l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
  involontaria in misura pari a 0,35 punti di aliquota
  percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
  di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di
  paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43
  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga
  successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto
  il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di
  lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono
  esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti
  punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo
  di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per
  la parte a loro carico.
 
                              Pag. 15
 
     6.  Il comma 11 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, è abrogato.
     7.  Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, le parole: "a riservare il dodici per cento di tali
  assunzioni", sono sostituite dalle seguenti: "a riservare il
  trenta per cento di tali assunzioni".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-81 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0081 TOTPAG=0016 TOTDOC=0014 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=034 PAGFIN=0015 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=008100 00 FASCIDC=13DDL0081 SORTNAV=0008100 000 00000 ZZDDLC81 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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