| (Norme transitorie).
1. I provvedimenti di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, richiesti con domande
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono assunti ai sensi delle vigenti
disposizioni.
2. I decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, nonché le autorizzazioni relative a modifiche
ovvero a proroghe dei programmi di cui all'articolo 1, commi 2
e 3, della medesima legge n. 223 del 1991, abrogati
dall'articolo 11 della presente legge, emanati anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano fino all'esaurimento dei relativi effetti.
3. I provvedimenti di cui agli articoli 6, comma 9; 7,
commi 4, 5, 6- bis, 6- ter, 6- quater,
6- quinquies, 7, 10, e 10- ter; 8, commi
4- bis, 5 e 7; 9- quater, commi 2, 3 e 4, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché di
cui all'articolo 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, all'articolo 17, comma 6,
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive
modificazioni, ed all'articolo 2- ter, comma 3, del
decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e
successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano fino all'esaurimento
dei relativi effetti.
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