| (Sfruttamento del lavoro minorile).
1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, è inserito il
seguente:
"Art. 602- bis. - (Sfruttamento del lavoro
minorile). - Chiunque, a scopo di trarne profitto, impiega
un minore in attività lavorative non consentite dalla legge è
punito con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena
soggiace chiunque, senza autorizzazione, impiega un minore di
quindici anni per la produzione di messaggi pubblicitari,
nella preparazione o rappresentazione di spettacoli teatrali o
in riprese cinematografiche e televisive. L'autorizzazione può
essere concessa dal giudice tutelare, previa indagine
psicologica, se risulta che la partecipazione all'attività non
danneggia, per la materia trattata e per le modalità di
svolgimento, la formazione psichica e morale del minore.
L'autorizzazione non è richiesta per gli spettacoli teatrali
dilettantistici".
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