| (Associazione per sfruttamento di minori).
1. Dopo l'articolo 602- bis del codice penale,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 602- ter - (Associazione per lo sfruttamento di
minori). - Quando tre o più persone si associano per lo
sfruttamento del lavoro di soggetti minori di età, sono punite
con la reclusione da tre a dieci anni. La pena è aumentata da
un terzo alla metà per coloro che promuovono, dirigono o
organizzano l'associazione".
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