| (Pene accessorie).
1. La condanna per delitto commesso in danno di persona
minore comporta l'applicazione delle seguenti pene
accessorie:
a) la decadenza dalla podestà dei genitori, anche
adottivi, e dell'affidatario;
b) l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente
alla tutela, alla curatela e all'affidamento;
c) l'esclusione dalla successione del minore.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 34 del codice penale.
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