| (Istituzione di una clausola sociale negli accordi
commerciali internazionali).
1. Tutte le imprese nazionali, a prescindere dal settore
merceologico nonché dalla natura societaria prevista dal
codice civile, stipulano accordi commerciali internazionali
nel rispetto delle normative previste dal comma 2.
2. Sono vietati gli accordi commerciali con imprese che,
nella produzione di manufatti ovvero nell'erogazione di
servizi, disattendano le seguenti convenzioni o gli accordi
commerciali con imprese site in Paesi che non abbiano
ratificato le seguenti Convenzioni OIL:
a) Convenzione OIL n. 29 del 1930, sul lavoro
forzato o obbligatorio, ratificata ai sensi della legge 29
gennaio 1934, n. 274;
b) Convenzione OIL n. 87 del 1948, sulla libertà
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sindacale e la protezione dei diritti sindacali, ratificata ai
sensi della legge 22 marzo 1958, n. 367;
c) Convenzione OIL n. 98 del 1949,
sull'applicazione dei princìpi del diritto di organizzazione e
di negoziazione collettiva, ratificata ai sensi della legge 23
marzo 1958, n. 167;
d) Convenzione OIL n. 100 del 1951,
sull'uguaglianza di retribuzione fra manodopera maschile e
femminile per un lavoro di valore uguale, ratificata ai sensi
della legge 22 maggio 1956, n. 741;
e) Convenzione OIL n. 105 del 1957,
sull'abolizione del lavoro forzato, ratificata ai sensi della
legge 24 aprile 1967, n. 447;
f) Convenzione OIL n. 111 del 1958, sulla
discriminazione in materia di impiego e nelle professioni,
ratificata ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 405;
g) Convenzione OIL n. 138 del 1973, sull'età
minima per l'assunzione all'impiego di revisione delle
Convenzioni n. 10 del 1921, n. 33 del 1932 e n. 59 del 1937,
ratificata ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 116.
3. Sono vietate le importazioni di beni ovvero di servizi
prodotti od erogati da imprese dalle quali vengano disattese
le normative di cui al comma 2.
4. Il Ministro del commercio con l'estero, di intesa con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
degli affari esteri, e del lavoro e della previdenza sociale,
promuove, nell'ambito dei Paesi membri dell'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC), accordi multilaterali e
bilaterali coerenti agli indirizzi di cui alla presente
legge.
5. E' istituito un comitato di sorveglianza
sull'applicazione della clausola sociale negli accordi
commerciali internazionali. Tale organismo è composto
paritariamente da dirigenti dei Ministeri di cui al comma
4.
6. Il comitato di cui al comma 5 ha funzioni di verifica,
monitoraggio e promozione dell'applicazione della presente
legge, attivandosi altresì nelle sedi internazionali
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competenti affinché tali attività siano promosse sul piano
internazionale, nell'ambito dell'OMC.
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