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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1248
DDL0082-0010
Progetto di legge Camera n. 82 - testo presentato - (DDL13-82)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C82. TESTIPDL
...C82.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC82 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Istituzione di una clausola sociale negli accordi
               commerciali internazionali). 
     1.  Tutte le imprese nazionali, a prescindere dal settore
  merceologico nonché dalla natura societaria prevista dal
  codice civile, stipulano accordi commerciali internazionali
  nel rispetto delle normative previste dal comma 2.
     2.  Sono vietati gli accordi commerciali con imprese che,
  nella produzione di manufatti ovvero nell'erogazione di
  servizi, disattendano le seguenti convenzioni o gli accordi
  commerciali con imprese site in Paesi che non abbiano
  ratificato le seguenti Convenzioni OIL:
         a)  Convenzione OIL n.  29 del 1930, sul lavoro
  forzato o obbligatorio, ratificata ai sensi della legge 29
  gennaio 1934, n.  274;
         b)  Convenzione OIL n.  87 del 1948, sulla libertà
 
                               Pag. 7
 
  sindacale e la protezione dei diritti sindacali, ratificata ai
  sensi della legge 22 marzo 1958, n. 367;
       c)  Convenzione OIL n.  98 del 1949,
  sull'applicazione dei princìpi del diritto di organizzazione e
  di negoziazione collettiva, ratificata ai sensi della legge 23
  marzo 1958, n. 167;
       d)  Convenzione OIL n. 100 del 1951,
  sull'uguaglianza di retribuzione fra manodopera maschile e
  femminile per un lavoro di valore uguale, ratificata ai sensi
  della legge 22 maggio 1956, n. 741;
       e)  Convenzione OIL n. 105 del 1957,
  sull'abolizione del lavoro forzato, ratificata ai sensi della
  legge 24 aprile 1967, n. 447;
       f)  Convenzione OIL n. 111 del 1958, sulla
  discriminazione in materia di impiego e nelle professioni,
  ratificata ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 405;
       g)  Convenzione OIL n. 138 del 1973, sull'età
  minima per l'assunzione all'impiego di revisione delle
  Convenzioni n. 10 del 1921, n. 33 del 1932 e n. 59 del 1937,
  ratificata ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 116.
     3.  Sono vietate le importazioni di beni ovvero di servizi
  prodotti od erogati da imprese dalle quali vengano disattese
  le normative di cui al comma 2.
     4.  Il Ministro del commercio con l'estero, di intesa con i
  Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  degli affari esteri, e del lavoro e della previdenza sociale,
  promuove, nell'ambito dei Paesi membri dell'Organizzazione
  mondiale del commercio (OMC), accordi multilaterali e
  bilaterali coerenti agli indirizzi di cui alla presente
  legge.
     5.  E' istituito un comitato di sorveglianza
  sull'applicazione della clausola sociale negli accordi
  commerciali internazionali.  Tale organismo è composto
  paritariamente da dirigenti dei Ministeri di cui al comma
  4.
     6.  Il comitato di cui al comma 5 ha funzioni di verifica,
  monitoraggio e promozione dell'applicazione della presente
  legge, attivandosi altresì nelle sedi internazionali
 
                               Pag. 8
 
  competenti affinché tali attività siano promosse sul piano
  internazionale, nell'ambito dell'OMC.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-82 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0082 TOTPAG=0008 TOTDOC=0011 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=016 PAGFIN=0008 RIGFIN=003 UPAG=SI PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=008200 00 FASCIDC=13DDL0082 SORTNAV=0008200 000 00000 ZZDDLC82 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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