| (Finalità e campo di applicazione).
1. I benefìci, gli incentivi e le previsioni di cui alla
presente legge, si applicano alle navi italiane ai sensi degli
articoli 143 e 144 del codice della navigazione e sono
finalizzati ad incrementare la presenza del naviglio battente
bandiera nazionale nei traffici merci e passeggeri che
originano dall'Italia, con conseguente riduzione del
deficit della bilancia dei noli, a favorire la ripresa
dell'industria armatoriale e la sua competitività sui mercati
internazionali, a tutelare e sviluppare l'occupazione della
gente di mare di cui all'articolo 115 del codice della
navigazione, iscritta alle matricole ai sensi degli articoli
118, 119, 132 e 133 del codice della navigazione, nonché a
favorirne la qualificazione professionale secondo gli
standard stabiliti dalla legge del 21 novembre 1985, n.
739.
| |