| (Soggetti esclusi).
1. Sono escluse dai benefìci e dagli incentivi previsti
dalla presente legge le navi da pesca, le unità adibite a
servizi portuali, quelle impiegate nei traffici di cabotaggio
ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione,
quelle che eserciscono servizi di collegamento con le isole in
regime di sovvenzione a carattere nazionale ovvero a carattere
regionale, le navi locate a scafo nudo ai sensi degli articoli
28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
| |