| (Requisiti).
1. I benefìci e gli incentivi di cui alla presente legge
si applicano alle società armatrici appartenenti allo stesso
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gruppo armatoriale che armino almeno tre navi di tonnellaggio
superiore a 500 t.s.l. per le navi da carico, ovvero di 50
t.s.l. se navi passeggeri che, nei dodici mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
impiegato in termini continuativi gli stessi marittimi in
numero pari al 133 per cento del numero previsto nelle tabelle
d'armamento composte ai sensi dell'articolo 317 del codice
della navigazione, per un periodo di navigazione effettiva,
relativa a ciascun marittimo, non inferiore ai cinque mesi.
2. Ai fini della determinazione del numero dei marittimi e
dei periodi di navigazione effettiva di cui al comma 1, non si
tiene conto dei marittimi sbarcati a loro richiesta, salvo i
comprovati motivi stabiliti dalle vigenti norme contrattuali,
dei marittimi sbarcati per colpa grave, dei marittimi
indennizzati con indennità di inabilità temporanea per più di
tre mesi, eccettuati coloro la cui condizione di inabilità
derivi da infortunio subìto a bordo.
3. Ai fini della determinazione del requisito di cui al
comma 1 le società armatrici con meno di tre navi possono
consorziarsi per gestire un turno particolare unico nel quale
avvicendare gli imbarchi e gli sbarchi del personale secondo i
criteri di cui al comma 1 del presente articolo.
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