| (Benefìci e incentivi).
1. Alle imprese armatoriali di cui all'articolo 1 le quali
godono dei requisiti di cui all'articolo 3, nonché assumano o
abbiano assunto gli impegni di cui all'articolo 11, comma 1,
della legge 14 giugno 1989, n. 234, viene concesso un
contributo pari ad una maggiorazione di tre punti del tasso di
riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro per
il calcolo del contributo di cui all'articolo 9, comma 4,
della legge 14 giugno 1989, n. 234.
2. Il contributo di cui al comma 1 è maggiorato di
ulteriori 0,5 punti qualora almeno il 63 per cento del
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personale marittimo di cui all'articolo 3 sia impiegato
continuativamente nella forma giuridico-contrattuale del
rapporto di "continuità di rapporto di lavoro".
3. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è
maggiorato di ulteriori 2 punti qualora la nave locata a scafo
nudo ad armatore straniero ai sensi dei soppressi articoli 28
e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, rientri in bandiera
nazionale secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma
3, della presente legge.
4. Alle navi che non rientrano nella disciplina di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è concesso, per i
marittimi imbarcati secondo i requisiti di cui all'articolo 3,
un contributo pari al 50 per cento del differenziale esistente
fra le retribuzioni derivanti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente nel corso del triennio di
applicazione della presente legge, e quelle medie
internazionali così come stabilite dalla organizzazione
sindacale internazionale dei marittimi (International
Transport Workers Federation). La determinazione di tale
differenziale avviene con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
5. Il contributo di cui al comma 4 è maggiorato di un
ulteriore 50 per cento qualora, per il personale impiegato, si
seguano i criteri di cui al comma 2.
6. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2 è data facoltà di
opzione rispetto ai benefìci previsti dai commi 4 e 5, qualora
gli stessi risultino più favorevoli.
7. A tutte le imprese di cui all'articolo 1, le quali
imbarchino personale marittimo secondo i requisiti di cui
all'articolo 3 è concesso, sulla base di una documentazione
comprovante, il rimborso delle spese di imbarco e rimpatrio di
marittimi italiani in porti esteri.
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