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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1258
DDL0084-0006
Progetto di legge Camera n. 84 - testo presentato - (DDL13-84)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C84. TESTIPDL
...C84.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC84 ZZ13 ZZPD ZZPR
                  (Benefìci e incentivi). 
     1.  Alle imprese armatoriali di cui all'articolo 1 le quali
  godono dei requisiti di cui all'articolo 3, nonché assumano o
  abbiano assunto gli impegni di cui all'articolo 11, comma 1,
  della legge 14 giugno 1989, n.  234, viene concesso un
  contributo pari ad una maggiorazione di tre punti del tasso di
  riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro per
  il calcolo del contributo di cui all'articolo 9, comma 4,
  della legge 14 giugno 1989, n.  234.
     2.  Il contributo di cui al comma 1 è maggiorato di
  ulteriori 0,5 punti qualora almeno il 63 per cento del
 
                               Pag. 5
 
  personale marittimo di cui all'articolo 3 sia impiegato
  continuativamente nella forma giuridico-contrattuale del
  rapporto di "continuità di rapporto di lavoro".
     3.  Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è
  maggiorato di ulteriori 2 punti qualora la nave locata a scafo
  nudo ad armatore straniero ai sensi dei soppressi articoli 28
  e 29 della legge 14 giugno 1989, n.  234, rientri in bandiera
  nazionale secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma
  3, della presente legge.
     4.  Alle navi che non rientrano nella disciplina di cui ai
  commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è concesso, per i
  marittimi imbarcati secondo i requisiti di cui all'articolo 3,
  un contributo pari al 50 per cento del differenziale esistente
  fra le retribuzioni derivanti dal contratto collettivo
  nazionale di lavoro vigente nel corso del triennio di
  applicazione della presente legge, e quelle medie
  internazionali così come stabilite dalla organizzazione
  sindacale internazionale dei marittimi  (International
  Transport Workers Federation).  La determinazione di tale
  differenziale avviene con decreto del Ministro dei trasporti e
  della navigazione da emanare entro sessanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
  organizzazioni sindacali dei lavoratori.
     5.  Il contributo di cui al comma 4 è maggiorato di un
  ulteriore 50 per cento qualora, per il personale impiegato, si
  seguano i criteri di cui al comma 2.
     6.  Alle imprese di cui ai commi 1 e 2 è data facoltà di
  opzione rispetto ai benefìci previsti dai commi 4 e 5, qualora
  gli stessi risultino più favorevoli.
     7.  A tutte le imprese di cui all'articolo 1, le quali
  imbarchino personale marittimo secondo i requisiti di cui
  all'articolo 3 è concesso, sulla base di una documentazione
  comprovante, il rimborso delle spese di imbarco e rimpatrio di
  marittimi italiani in porti esteri.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-84 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0084 TOTPAG=0009 TOTDOC=0013 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=024 PAGFIN=0005 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=008400 00 FASCIDC=13DDL0084 SORTNAV=0008400 000 00000 ZZDDLC84 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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