| (Formazione professionale).
1. Le spese relative alla formazione di personale
abilitato, secondo i titoli professionali previsti dalla
Pag. 6
Convenzione internazionale STCW 78, resa esecutiva con legge
21 novembre 1985, n. 739, ivi comprese le spese di vitto e
alloggio, sono poste a carico dello Stato.
| |