| (Incentivi a migliorare gli standard di
sicurezza del naviglio nazionale).
1. Gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni,
si applicano alle imprese armatoriali le cui navi, a
prescindere dal compartimento marittimo ove le stesse sono
iscritte, non abbiano subìto nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, significativi rilievi nel corso di ispezioni,
effettuate dalle competenti autorità, relative al rispetto
delle vigenti normative in materia di sicurezza della
navigazione ovvero ai fini del rispetto delle normative
vigenti in materia di igiene e abitabilità.
2. L'individuazione della entità e della tipologia dei
rilievi che danno luogo alla mancata corresponsione degli
sgravi contributivi, viene fatta dal Ministro dei trasporti e
della navigazione con proprio decreto, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito
il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione nonché
la Commissione centrale per l'igiene e l'abitabilità.
3. Allo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione
all'interno dei porti, la capacità di soccorso e salvataggio
nonché le funzioni di vigilanza antincendio, alle società che
eserciscono in regime di concessione il servizio di rimorchio
portuale, le quali mantengono un servizio di guardia con
rimorchiatori armati per l'intero arco delle ventiquattro ore,
e che abbiano effettuato, nel corso dei cinque anni precedenti
alla data di entrata in vigore della presente legge rilevanti
investimenti ovvero migliorie ai mezzi nautici in funzione
della sicurezza della navigazione, del salvataggio e
antincendio, viene concesso, per il 1996, un contributo non
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superiore ad un ammontare pari all'introito derivante da 365
operazioni di rimorchio commerciale calcolato sulla base della
tariffa media vigente nel porto di riferimento alla data di
entrata in vigore della presente legge.
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