| (Limiti per i contributi).
1. I contributi previsti per il sostegno all'industria
armatoriale, di cui alla presente legge, sono contenuti entro
i limiti previsti dalla Unione europea per gli aiuti alle
imprese armatoriali. A tale fine si tiene conto di quanto
erogato ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 giugno 1989,
n. 234.
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