| (Norme speciali per navi da crociera).
1. Allo scopo di tenere conto della peculiarità
organizzativa delle navi da crociera, per la determinazione
del numero del personale marittimo di cui all'articolo 3, si
tiene conto di una quota pari al 40 per cento di personale
iscritto alle matricole della gente di mare, ai sensi degli
articoli 118, 119, 132 e 133 del codice della navigazione, in
rapporto al numero complessivo del personale di bordo, ivi
compreso quello di staff dei servizi alberghieri e dei
servizi ausiliari.
2. I benefìci di cui all'articolo 4 si applicano alle navi
da crociera, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo.
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3. Il benefìcio di cui all'articolo 7 della presente legge
si applica anche al personale alberghiero, iscritto alle
matricole della gente di mare ai sensi degli articoli 118, 119
e 132 del codice della navigazione, qualora di età inferiore
ai 32 anni, ovvero in attesa di imbarco da più di otto mesi,
ovvero a lavoratori iscritti alle liste ordinarie di mobilità
per i quali non si applicano i requisiti previsti
dall'articolo 133 del codice della navigazione. Tali benefìci
sono applicati qualora tale personale ecceda la quota del 40
per cento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I benefìci di cui al presente articolo non sono
previsti nei casi di applicazione dell'articolo 17 della legge
5 dicembre 1986, n. 856.
5. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre
1986, n. 856, è sostituito dal seguente:
" 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della
navigazione può autorizzare, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, ed avuto riferimento alla situazione
occupazionale del Paese, l'armatore ad appaltare ad imprese
nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un
rappresentante in Italia, servizi complementari di camera,
servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi
adibiti a crociera. Per i mezzi navali che eseguono lavori in
mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che
per i servizi già indicati per le navi da crociera, può essere
concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di
officina, cantiere e assimilati".
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