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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1263
DDL0084-0011
Progetto di legge Camera n. 84 - testo presentato - (DDL13-84)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C84. TESTIPDL
...C84.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC84 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Norme speciali per navi da crociera). 
     1.  Allo scopo di tenere conto della peculiarità
  organizzativa delle navi da crociera, per la determinazione
  del numero del personale marittimo di cui all'articolo 3, si
  tiene conto di una quota pari al 40 per cento di personale
  iscritto alle matricole della gente di mare, ai sensi degli
  articoli 118, 119, 132 e 133 del codice della navigazione, in
  rapporto al numero complessivo del personale di bordo, ivi
  compreso quello di  staff  dei servizi alberghieri e dei
  servizi ausiliari.
     2.  I benefìci di cui all'articolo 4 si applicano alle navi
  da crociera, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del
  presente articolo.
 
                               Pag. 8
 
     3.  Il benefìcio di cui all'articolo 7 della presente legge
  si applica anche al personale alberghiero, iscritto alle
  matricole della gente di mare ai sensi degli articoli 118, 119
  e 132 del codice della navigazione, qualora di età inferiore
  ai 32 anni, ovvero in attesa di imbarco da più di otto mesi,
  ovvero a lavoratori iscritti alle liste ordinarie di mobilità
  per i quali non si applicano i requisiti previsti
  dall'articolo 133 del codice della navigazione.  Tali benefìci
  sono applicati qualora tale personale ecceda la quota del 40
  per cento di cui al comma 1 del presente articolo.
  4.  I benefìci di cui al presente articolo non sono
  previsti nei casi di applicazione dell'articolo 17 della legge
  5 dicembre 1986, n.  856.
     5.  Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre
  1986, n.  856, è sostituito dal seguente:
     " 1.  Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
  in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della
  navigazione può autorizzare, sentite le organizzazioni
  sindacali dei lavoratori, ed avuto riferimento alla situazione
  occupazionale del Paese, l'armatore ad appaltare ad imprese
  nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un
  rappresentante in Italia, servizi complementari di camera,
  servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi
  adibiti a crociera.  Per i mezzi navali che eseguono lavori in
  mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che
  per i servizi già indicati per le navi da crociera, può essere
  concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di
  officina, cantiere e assimilati".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-84 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0084 TOTPAG=0009 TOTDOC=0013 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=021 PAGFIN=0008 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=008400 00 FASCIDC=13DDL0084 SORTNAV=0008400 000 00000 ZZDDLC84 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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