| (Disposizioni finali e transitorie).
1. Gli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n.
234, sono abrogati.
2. La commissione di cui all'articolo 29 della legge 14
giugno 1989, n. 234, assume compiti di sorveglianza
sull'applicazione della vigente legge. La commissione, su
parere unanime, può deliberare la revoca dei benefìci qualora
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ne manchino i presupposti. Tale deliberazione è appellabile in
via amministrativa secondo le leggi vigenti. Le società
armatrici sono tenute ad inviare trimestralmente alla
commissione idonea documentazione comprovante, in particolare,
il rispetto delle norme di cui agli articoli 3, 6 e 9 della
presente legge.
3. Le navi in regime di locazione a scafo nudo, ai sensi
degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234,
possono, in regime di prorogatio, mantenere la doppia
immatricolazione fino a scadenza della locazione, ovvero
rientrare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nella sola immatricolazione
nazionale godendo dei benefici previsti dall'articolo 4, comma
3, della presente legge.
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