| 1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i
gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ogni componente politica costituita in
gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. I Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro,
procedono alla nomina del presidente della Commissione, al di
fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri
dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, e alla convocazione
della stessa perché proceda all'elezione di un vicepresidente
e di un segretario.
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