| Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, innovando a quanto
disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, lega il riconoscimento
dell'integrazione al minimo delle pensioni di vecchiaia non
solo al reddito personale, ma anche a quello del coniuge.
Il citato decreto legislativo n. 503 del 1992,
all'articolo 4, comma 1, lettera b), stabilisce che
l'integrazione al minimo non spetta "nel caso di persona
coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, con
redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al
punto a) ovvero con redditi cumulati con quelli del
coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento
minimo medesimo".
Tale importo viene calcolato moltiplicando il trattamento
minimo di lire 580 mila per due nel primo caso, per tre nel
secondo e successivamente per 13 ((articolo 4, comma 1,
lettera a)), per un totale di lire 22 milioni circa
lordi l'anno, che al netto diventano circa lire 17 milioni (un
reddito modesto).
Di conseguenza, l'integrazione non verrà d'ora in poi
corrisposta qualora il reddito complessivo dei due coniugi
superi la cifra su indicata, anche nel caso in cui la
pensionata o il pensionato non possiedano altri redditi. Il
cumulo colpisce redditi familiari anche modestissimi e di
fatto falcidia la pensione a cui le interessate e gli
interessati avrebbero diritto avendo versato di tasca propria
rilevanti contributi volontari per maturare il diritto alla
pensione.
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Il decreto con il suo disposto colpisce soprattutto le
donne che sono i soggetti che più usufruiscono delle pensioni
integrative. In base ai dati dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), infatti, sono le donne che prendono
più aspettative, che accettano più lavori precari, che
abbandonano il lavoro per motivi familiari o per accudire
parenti anziani o handicappati. Per questo motivo ci è
sembrato giusto prevedere, oltre ad un abbassamento generale
degli anni necessari ai fini del raggiungimento della
anzianità contributiva, anche un riconoscimento specifico del
lavoro di cura.
Il decreto, attualmente, modifica in maniera sostanziale
la disciplina di calcolo delle pensioni e introduce elementi
non previsti all'atto dell'avvio dei rapporti assicurativi.
Non tiene conto dei diritti acquisiti e cambia le regole del
gioco nei confronti di chi, conoscendo le regole stesse, aveva
legittimamente compiuto proprie scelte, spesso con rilevanti
sacrifici. La normativa assume il carattere di vera
appropriazione di somme versate con una precisa finalità.
A questo proposito preme ricordare che circa 800.000
cittadini hanno firmato affinché si svolgano referendum
abrogativi di parte o di tutto il decreto in questione. La
presente proposta di legge vuole andare incontro alla volontà
del comitato promotore e dei cittadini firmatari dei quesiti
referendari.
Altro aspetto da considerare è che le nuove norme creano
una evidente disparità fra quanti hanno avuto la concessione
della pensione prima del 1^ gennaio 1993 e quanti invece
l'hanno ottenuta dopo l'entrata in vigore del citato decreto
legislativo, nonostante le regole in base alle quali i
soggetti hanno versato i contributi volontari siano state
originariamente le stesse.
La normativa contenuta nel decreto sarebbe stata comunque
negativa anche qualora avesse fatto riferimento al futuro,
proprio per il suo richiamo al reddito familiare. Si sa che
spesso a fronte di una retribuzione media del marito c'è una
moglie che non gode affatto di reddito personale se non una
pensione integrata al minimo con i contributi volontari.
Nell'elaborazione della presente proposta di legge muoviamo da
considerazioni estremamente semplici. Una delle più gravi
iniquità del sistema economico e culturale in cui viviamo è
che il lavoro, nell'accezione corrente, è considerato tale
quando è svolto nell'ambito del mercato. L'enorme massa di
attività che viene svolta per il "lavoro di cura" è ignorata
completamente. Nel tentativo, invece, di veder riconosciuto il
costo e il valore sociale di questo lavoro di cura proponiamo
che, almeno ai fini del raggiungimento della pensione (se non
a fini retributivi) esso sia considerato, in alcuni casi
indicati, come contributi figurativi. Questo per le
lavoratrici e per i lavoratori, affinché la legge non crei
possibili disparità di opportunità, anche se siamo ben
consapevoli che il "settore riproduttivo" è solitamente "ad
occupazione prevalentemente femminile". Ed è per questo che
occorre valutare il richiamo al cumulo del reddito familiare
come la negazione dell'esistenza della donna in qualità di
soggetto di diritti e di doveri nei confronti dello Stato.
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