| 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, al comma 1, le parole: "venti anni" sono
sostituite dalle seguenti: "quindici anni";
2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 503
del 1992, dopo il comma 1, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, è inserito il seguente:
" 1-bis. Per le lavoratrici e per i lavoratori, ai
fini del calcolo dell'anzianità contributiva, valgono come
contributi figurativi i periodi certificati di assistenza a
figli fino al compimento del terzo anno di età oppure a
parenti, fino al secondo grado, totalmente inabili per
affezioni fisiche o psichiche".
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