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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1280
DDL0087-0002
Progetto di legge Camera n. 87 - testo presentato - (DDL13-87)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C87. TESTIPDL
...C87.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC87 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La materia del collocamento
  obbligatorio è, a tutt'oggi, regolamentata dalla legge 2
  aprile 1968, n.  482, riguardante la disciplina generale delle
  assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e
  le aziende private, con la quale il legislatore si prefisse
  l'obiettivo di ricondurre a sistema unitario la frastagliata
  disciplina delle invalidità.  I soggetti aventi diritto alle
  assunzioni obbligatorie sono classificati per categorie,
  elencate all'articolo 1 e definite dettagliatamente nei
  successivi articoli da 2 ad 8: invalidi di guerra ed invalidi
  civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi del lavoro;
  invalidi civili; privi della vista; sordomuti; orfani e
  vedove.  Restano esclusi dalle norme sul collocamento
  obbligatorio coloro che abbiano superato i 55 anni nonché
  coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per
  la natura o il grado della loro invalidità possano riuscire di
  danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o
  alla sicurezza degli impianti.  E' stabilito un sistema di
  riserva di quote per singole categorie.  In mancanza dei
  diretti beneficiari, peraltro, è previsto che subentrino
  proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo
  le valutazioni della commissione provinciale per il
  collocamento obbligatorio.
     Destinatari dell'obbligo di assunzione sono le aziende
  private con più di trentacinque dipendenti (esclusi gli
  apprendisti) che debbono assumere i lavoratori individuati nel
  titolo I della legge nella misura del 15 per cento del
  personale in servizio.
     Il servizio del collocamento obbligatorio è affidato agli
  uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che
  devono attenersi a graduatorie e criteri stabiliti da
 
                               Pag. 2
 
  commissioni provinciali a composizione mista (associazioni di
  tutela, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
  lavoro, un ispettore medico del lavoro).
     Successivamente alla entrata in vigore della legge 2
  aprile 1968, n.  482, vennero posti in essere ulteriori
  interventi legislativi aventi, comunque, carattere episodico e
  frammentario, anche con l'obiettivo di risolvere questioni
  sorte in via di interpretazione giurisprudenziale della legge
  n. 482 del 1968.  In particolare, alcuni interventi legislativi
  cercarono di alleggerire l'onere gravante sulle imprese in
  situazioni particolari (cfr., per esempio, l'articolo 9 del
  decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.  79).
     Fra i provvedimenti di modifica della legge n.  482 del
  1968, da ultimo, è da ricordare il decreto legislativo 23
  novembre 1988, n.  509, che, con l'articolo 7, ha elevato dal
  33 per cento al 45 per cento la percentuale di riduzione della
  capacità lavorativa per l'iscrizione degli invalidi civili
  negli speciali elenchi ai fini del collocamento
  obbligatorio.
     Per quanto attiene alle assunzioni obbligatorie presso gli
  enti pubblici occorre ricordare il decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il cui
  articolo 42 detta norme sulle assunzioni obbligatorie delle
  categorie protette che innovano profondamente il sistema delle
  assunzioni dei soggetti suindicati presso le amministrazioni e
  gli enti pubblici.
     Successivamente all'entrata in vigore della legge 11
  gennaio 1994, n.  29, recante norme in favore dei terapisti
  della riabilitazione non vedenti, gli istituti e le case di
  cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si
  svolgono attività riabilitative che abbiano alle loro
  dipendenze più di trentacinque lavoratori hanno l'obbligo di
  assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente
  iscritto all'albo al momento della cessazione dal servizio
  della prima unità di personale addetta a mansioni di terapia
  della riabilitazione.
     Nel corso dell'XI legislatura la Commissione lavoro
  pubblico e privato del Senato della Repubblica aveva esaminato
  diverse proposte di legge tendenti a ridefinire la disciplina
  del collocamento obbligatorio, arrivando alla definizione di
  un testo unificato per il diritto al lavoro dei disabili, il
  cui esame non si è però concluso, a causa dell'anticipata fine
  della legislatura.
     Tra le norme innovative previste ci preme ricordare quella
  secondo la quale le regioni dovevano definire, nell'ambito
  dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari, i servizi cui
  affidare le attività di addestramento e di preparazione al
  lavoro per un inserimento lavorativo mirato dei disabili, e le
  modalità di raccordo tra questi stessi servizi e gli uffici
  provinciali del lavoro.
     Si prevedeva inoltre l'istituzione di fondi regionali per
  il finanziamento di programmi di inserimento lavorativo dei
  soggetti handicappati.
     La presente proposta di legge parte dall'assunto che le
  pubbliche amministrazioni tutte, oltre all'assolvimento degli
  obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili, devono
  controllare attivamente che le società che entrano in qualche
  modo in rapporto con l'amministrazione come concessionarie,
  fornitrici di servizi o di beni, appaltatrici di opere
  pubbliche, siano a loro volta in regola con gli obblighi
  derivanti dalla legge 2 aprile 1968, n.  482.
     A tale scopo la presente proposta di legge prevede
  l'obbligo per le aziende di autocertificare il rispetto di
  tali adempimenti e di fornirne regolarmente documentazione
  alla pubblica amministrazione interessata che dovrà svolgere,
  in collaborazione con l'ispettorato provinciale del lavoro e
  della massima occupazione, i relativi controlli.
     Le sanzioni prevedono, qualora la società inadempiente non
  provveda ai suoi obblighi, la risoluzione del contratto con la
  pubblica amministrazione ed il pagamento di una penale
  destinata ad un fondo regionale per la formazione
  professionale dei soggetti handicappati.
 
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