| Onorevoli Colleghi! - La materia del collocamento
obbligatorio è, a tutt'oggi, regolamentata dalla legge 2
aprile 1968, n. 482, riguardante la disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e
le aziende private, con la quale il legislatore si prefisse
l'obiettivo di ricondurre a sistema unitario la frastagliata
disciplina delle invalidità. I soggetti aventi diritto alle
assunzioni obbligatorie sono classificati per categorie,
elencate all'articolo 1 e definite dettagliatamente nei
successivi articoli da 2 ad 8: invalidi di guerra ed invalidi
civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi del lavoro;
invalidi civili; privi della vista; sordomuti; orfani e
vedove. Restano esclusi dalle norme sul collocamento
obbligatorio coloro che abbiano superato i 55 anni nonché
coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per
la natura o il grado della loro invalidità possano riuscire di
danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o
alla sicurezza degli impianti. E' stabilito un sistema di
riserva di quote per singole categorie. In mancanza dei
diretti beneficiari, peraltro, è previsto che subentrino
proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo
le valutazioni della commissione provinciale per il
collocamento obbligatorio.
Destinatari dell'obbligo di assunzione sono le aziende
private con più di trentacinque dipendenti (esclusi gli
apprendisti) che debbono assumere i lavoratori individuati nel
titolo I della legge nella misura del 15 per cento del
personale in servizio.
Il servizio del collocamento obbligatorio è affidato agli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che
devono attenersi a graduatorie e criteri stabiliti da
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commissioni provinciali a composizione mista (associazioni di
tutela, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro, un ispettore medico del lavoro).
Successivamente alla entrata in vigore della legge 2
aprile 1968, n. 482, vennero posti in essere ulteriori
interventi legislativi aventi, comunque, carattere episodico e
frammentario, anche con l'obiettivo di risolvere questioni
sorte in via di interpretazione giurisprudenziale della legge
n. 482 del 1968. In particolare, alcuni interventi legislativi
cercarono di alleggerire l'onere gravante sulle imprese in
situazioni particolari (cfr., per esempio, l'articolo 9 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79).
Fra i provvedimenti di modifica della legge n. 482 del
1968, da ultimo, è da ricordare il decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509, che, con l'articolo 7, ha elevato dal
33 per cento al 45 per cento la percentuale di riduzione della
capacità lavorativa per l'iscrizione degli invalidi civili
negli speciali elenchi ai fini del collocamento
obbligatorio.
Per quanto attiene alle assunzioni obbligatorie presso gli
enti pubblici occorre ricordare il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il cui
articolo 42 detta norme sulle assunzioni obbligatorie delle
categorie protette che innovano profondamente il sistema delle
assunzioni dei soggetti suindicati presso le amministrazioni e
gli enti pubblici.
Successivamente all'entrata in vigore della legge 11
gennaio 1994, n. 29, recante norme in favore dei terapisti
della riabilitazione non vedenti, gli istituti e le case di
cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si
svolgono attività riabilitative che abbiano alle loro
dipendenze più di trentacinque lavoratori hanno l'obbligo di
assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente
iscritto all'albo al momento della cessazione dal servizio
della prima unità di personale addetta a mansioni di terapia
della riabilitazione.
Nel corso dell'XI legislatura la Commissione lavoro
pubblico e privato del Senato della Repubblica aveva esaminato
diverse proposte di legge tendenti a ridefinire la disciplina
del collocamento obbligatorio, arrivando alla definizione di
un testo unificato per il diritto al lavoro dei disabili, il
cui esame non si è però concluso, a causa dell'anticipata fine
della legislatura.
Tra le norme innovative previste ci preme ricordare quella
secondo la quale le regioni dovevano definire, nell'ambito
dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari, i servizi cui
affidare le attività di addestramento e di preparazione al
lavoro per un inserimento lavorativo mirato dei disabili, e le
modalità di raccordo tra questi stessi servizi e gli uffici
provinciali del lavoro.
Si prevedeva inoltre l'istituzione di fondi regionali per
il finanziamento di programmi di inserimento lavorativo dei
soggetti handicappati.
La presente proposta di legge parte dall'assunto che le
pubbliche amministrazioni tutte, oltre all'assolvimento degli
obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili, devono
controllare attivamente che le società che entrano in qualche
modo in rapporto con l'amministrazione come concessionarie,
fornitrici di servizi o di beni, appaltatrici di opere
pubbliche, siano a loro volta in regola con gli obblighi
derivanti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.
A tale scopo la presente proposta di legge prevede
l'obbligo per le aziende di autocertificare il rispetto di
tali adempimenti e di fornirne regolarmente documentazione
alla pubblica amministrazione interessata che dovrà svolgere,
in collaborazione con l'ispettorato provinciale del lavoro e
della massima occupazione, i relativi controlli.
Le sanzioni prevedono, qualora la società inadempiente non
provveda ai suoi obblighi, la risoluzione del contratto con la
pubblica amministrazione ed il pagamento di una penale
destinata ad un fondo regionale per la formazione
professionale dei soggetti handicappati.
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